Corte di Cassazione - Il principio di consecuzione delle procedure dopo la riforma.

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Data di riferimento: 
06/08/2010

Corte di Cassazione Sez. I Civile, 6 agosto 2010, n. 18437 - Pres. Proto - Rel. Fioretti.

Fallimento - Ammissione al Concordato Preventivo - Successiva dichiarazione di fallimento - Principio di consecuzione - Applicabilità anche dopo la riforma del D.Lgs. n. 5 del 2006 - Sussistenza - Conseguenze - Domanda di ammissione al passivo ed eccezione di compensazione - Epoca di insorgenza del credito e decorrenza degli interessi - Retrodatazione della domanda di ammissione al Concordato Preventivo - Configurabilità.

Anche dopo la riforma del d.lgs. n. 5 del 2006, in caso di dichiarazione di fallimento che consegua alla previa ammissione del medesimo debitore alla procedura di concordato preventivo, si applica tuttora il principio di consecuzione delle due procedure, con conseguente retrodatazione alla domanda di ammissione al concordato del calcolo degli interessi e della data di opponibilità della compensazione, risultando lo stato di crisi accertato dal tribunale di natura irreversibile, dunque sostanzialmente identico al presupposto dell'insolvenza di cui all'art. 5 legge fall.. (massima ufficiale)

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

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Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]