Tribunale di Padova – Presupposto perché possa trovare applicazione, anche nel caso che tra concordato e fallimento sussista un iato temporale, il disposto dell'art. 69 bis, secondo comma, L.F. in tema di consecuzione tra procedure.

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Data di riferimento: 
21/06/2023

Tribunale di Padova, Sez. II civ., 21 giugno 2023 – Giudice Alberto Stocco.

Azione revocatoria fallimentare – Inefficacia di pagamenti eseguiti dalla fallita in periodo sospetto - Consecuzione tra concordato preventivo e fallimento – Coincidenza tra lo stato di crisi posto alla base delle procedura minore con quello d’insolvenza – Applicabilità del disposto di cui all'art. 69 bis, secondo comma, L.F. - Retrodatazione di detto periodo - Iato temporale tra le due procedure non irragionevole – Presupposto necessario.

Ove si accerti a posteriori che lo stato di crisi in base al quale era stata chiesta dalla debitrice l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, poi rinunciata, coincideva con quello d'insolvenza, l'efficacia della dichiarazione di fallimento che ne è seguita va retrodatata alla data di presentazione della prima domanda con conseguente possibile applicazione a fini revocatori del disposto dell'art. 69 bis, secondo comma, L.F. La consecutività tra quelle procedure, richiesta perché quella disposizione possa trovare applicazione si deve ritenere non venga meno neppure nel caso in cui tra le diverse fasi sussista uno iato temporale, purché si tratti di un intervallo di estensione non irragionevole, tale cioè da non risultare esso stesso sintomatico dell'intervenuta variazione del presupposto che le ha determinate. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29424.pdf

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-padova-21-giugno-2023-est-stocco

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: