Corte di Cassazione (21821/2023) – Presupposti perché il soggetto cessionario di crediti in blocco risulti legittimato a richiedere la dichiarazione di fallimento della debitrice ceduta.

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Data di riferimento: 
20/07/2023

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 20 luglio 2023, n. 21821 – Pres. Francesco A. Genovese, Rel.  Giuseppe Dongiacomo

Istanza per dichiarazione di fallimento – Soggetto cessionario di crediti in blocco – Legittimazione attiva - Presupposto perché possa esserle riconosciuta – Identificazione dei rapporti trasferiti - Assolvimento di onere probatorio – Mezzo utilizzabile.

In caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell’art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d’individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all’origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono delle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione. (Principio di diritto)

In tema di procedimento prefallimentare, il creditore istante, che assuma d’essere cessionario di crediti in blocco in forza di un contratto concluso ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della L. n. 130/1999, stipulato nel contesto di una procedura di cartolarizzazione, può dar prova della propria legittimazione attiva con ogni mezzo, compresa eventuale documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale mediante avviso inserito nel foglio Inserzioni ai sensi dell’art. 58 D.Lgs. n. 385/1993, purché il compendio documentale complessivamente offerto identifichi l’oggetto dei rapporti trasferiti. (Massima Ufficiale)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-20-luglio-2023-n-21821-pres-genovese-est-dongiacomo

[in tema di presupposto per l'ammissione al passivo di un credito come rientrante  in una cessione in blocco, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 22 febbraio 2022, n. 5857 https://www.unijuris.it/node/6475]. 1, 2, 121, 37, 38,

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: