Corte di Cassazione (27590/2023) – La formazione del giudicato nel giudizio per l'accertamento tra le parti dell'esistenza di un credito assorbe gli effetti di qualsiasi anteriore pattuizione ostativa della presentazione di un'istanza di fallimento.

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Data di riferimento: 
29/09/2023

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 29 settembre 2023, n. 27590 – Pres. Madga Cristiano, Rel. Angelina-Maria Perrino.

Fallimento – Pactum de non exequendoStipulazione anteriore al passaggio in giudicato del provvedimento che accerta la sussistenza di un credito - Irrilevanza ai fini della proponibilità di un'istanza di fallimento – Fondamento.

Il patto tra creditore e debitore in forza del quale il primo si obbliga a non mettere in esecuzione, per un determinato periodo di tempo e a certe condizioni il credito portato da un titolo esecutivo (c.d. pactum de non exequendo), qualora sia stipulato prima della formazione del giudicato nel giudizio avente a oggetto l'accertamento tra le parti del credito medesimo, è destinato ad essere assorbito dal giudicato, sicché dopo tale momento diventa automaticamente inefficace, tanto da rendere possibile, per il creditore munito del titolo definitivo, proporre istanza di fallimento del debitore. ( Massima Ufficiale)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-29-settembre-2023-n-27590-pres-cristiano-est-perrino

[in tema di intangibilità di un giudicato, cfr. in questa rivista: Cass., Sez. 1, 14 febbraio 2023, n. 4632 https://www.unijuris.it/node/6815].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: