Corte di Cassazione (4632/2023) – Inammissibilità della presentazione di una nuova domanda di insinuazione a seguito di rinuncia alla prima domanda formulata dopo la formazione del giudicato endofallimentare.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
14/02/2023

Cass., Sez. 1, 14 febbraio 2023, n. 4632, Pres. Cristiano, Est. Perrino

Accertamento del passivo di un credito chirografario - Decreto di esecutorietà non contestato - Giudicato endofallimentare - Presentazione di nuova domanda di insinuazione successivamente alla rinuncia alla precedente con richiesta di ammissione in privilegio - Inammissibilità - Fondamento.

In tema di accertamento del passivo, è inammissibile la presentazione di una nuova domanda dopo la rinuncia alla domanda di ammissione tempestiva formulata dopo la formazione del giudicato endofallimentare, determinatosi in esito all’omessa impugnazione del decreto di rigetto dell’opposizione alla dichiarazione di esecutività dello stato passivo; il giudicato in parola, infatti, in quanto volto ad eliminare l’incertezza delle situazioni giuridiche mediante la stabilità della decisione, è intangibile e non può essere disconosciuto da una parte processuale al fine di ottenere nuovamente e dallo stesso giudice una seconda decisione attraverso una nuova domanda (anche tardiva) di insinuazione. Massima Ufficiale

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-14-febbraio-2023-n-4632-pres-cristiano-est-perrino

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28914.pdf

 

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: