Corte di Cassazione (35554/2023) – Fallimento e istanza di ammissione al passivo del credito per i compensi maturati dal professionista già incaricato dal debitore per l’accesso al concordato preventivo.

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Data di riferimento: 
20/12/2023

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 20 dicembre 2023, n. 35554 -  Pres. Massimo Ferro, Rel. Giuseppe Dongiacomo.  

Concordato preventivo – Conseguente fallimento – Credito al compenso del professionista - Attività svolta favore del fallito per l'accesso e nel corso della prima procedura – Istanza di ammissione al passivo – Eccezione di inadempimento sollevata dal curatore - Onere probatorio.

In caso di richiesta di ammissione allo stato passivo dei crediti ai compensi maturati dal professionista incaricato dal debitore per l’accesso al concordato preventivo e per l’assistenza nel corso della procedura, il curatore che solleva, nel giudizio di verifica, l’eccezione d’inadempimento ha solo l’onere di contestare la negligente esecuzione della prestazione o il suo incompleto adempimento, restando a carico del professionista, pur in assenza di un’obbligazione di risultato, l’onere di dimostrare l’esattezza del suo adempimento ovvero l’imputazione a fattori esogeni, imprevisti e imprevedibili, dell’evoluzione negativa della procedura, culminata nella sua cessazione (anticipata o non approvata giudizialmente) e nel conseguente fallimento. (Massima Ufficiale)

http://www.fallimentiesocieta.it/node/2388

https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-20-dicembre-2023-n-35554-pres-ferro-est-dongiacomo

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/30589/CrisiImpresa?Credito-del-professionista-per-l%E2%80%99attivit%C3%A0-prestata-nella-fase-di-accesso-al-concordato-preventivo%3A-eccezione-del-curatore-ed-onere-della-prova

[sul punto la Corte ha richiamato e condiviso il principio di diritto recentemente espresso dalle  Sezioni Unite - cfr, in questa rivista Cassazione, Ss.UU., 31 dicembre 2021, n. 42093 https://www.unijuris.it/node/5989  alla luce del quale “il credito del professionista incaricato dal debitore per l'accesso alla procedura di concordato preventivo, può essere escluso dal concorso nel successivo e consecutivo fallimento, ove si accerti, sulla base delle prove, ancorché non evidenti, fornite in giudizio, l'inadempimento dell'istante alle obbligazioni assunte ovvero la sua partecipazione ad attività fraudatorie poste in essere dal debitore”]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: