concordato preventivo, Corte di Cassazione
Corte di Cassazione - Sezioni Unite - Sindacabilità della fattibilità del piano e rimessione alle Sez. Unite del contrasto.
Cassazione civile, sez. I , 15 dicembre 2011 - Pres. Vitrone - Est. Rordorf.
Concordato preventivo - Omologazione - Valutazione di fattibilità del Commissario - Rigetto - Limiti del controllo - Opportunità di rimessione alle S.U..
La legittimità della valutazione negativa dei Giudici di merito in ordine alla fattibilità del piano concordatario sulla previsione di fattibilità di un concordato con cessione integrale dei beni pone in rilievo l'orientamento prevalente contrario alla sindacabilità nel merito della proposta rispetto ad un orientamento che ha inteso ridimensionare la valenza contrattuale dell'adesione dei creditori ritenendo prevalente il rilievo d'ufficio di una causa di nullità assoluta. Valutando che tale causa di nullità assoluta si configura come impossibilità dell'oggetto e quindi rientra nell'ambito della stessa fattibilità e risulta dissonante rispetto alla precedente linea giurisprudenziale, emerge l'opportunità di vagliare l'ipotesi di rimessione dell'esame alle S.U. (1) (Biancamaria Sparano) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Biancamaria Sparano
(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata).
Corte di Cassazione - Funzioni del commissario giudiziale dopo la omologa del concordato.
Cassazione civile , 04 novembre 2011, n. 22913 - Pres. Plenteda - Est. Mercolino.
Concordato preventivo - Passaggio in giudicato della sentenza di omologazione - Esaurimento della procedura - Funzioni del commissario giudiziale - Legittimazione del commissario giudiziale ad agire in giudizio per l'adempimento delle obbligazioni scaturenti dal concordato - Esclusione.
Concordato preventivo - Risoluzione - Dichiarazione di fallimento - Legittimazione del curatore ad azionare la garanzia offerta da terzi - Esclusione - Legittimazione dei singoli creditori - Sussistenza.
Il passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato preventivo, conseguente al rigetto delle impugnazioni eventualmente proposte ai sensi dell'articolo 183, legge fallimentare, determina l'esaurimento della procedura di concordato, alla quale fa seguito l'apertura di una fase meramente esecutiva ove il commissario giudiziale svolge funzioni di sorveglianza e di stimolo dell'intervento del tribunale esclusivamente nei casi espressamente previsti dalla legge. Da tali attribuzioni non può tuttavia desumersi la titolarità in capo al commissario giudiziale della legittimazione ad agire in giudizio per ottenere l'adempimento delle obbligazioni scaturenti dal concordato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Cassazione civile – Concordato preventivo, transazione fiscale e creditori privilegiati.
Cassazione civile, sez. I, 4 novembre 2011, n. 22931 - Pres. dott. V. Proto, rel. dott. V. Zanichelli
Nell'ambito di una procedura di concordato preventivo, il ricorso alla transazione fiscale è una mera facoltà del debitore: ove tuttavia il debitore non vi acceda, dal concordato preventivo (eventualmente) omologato non possono discendere quegli effetti - consolidamento del debito inteso quale non modificabile contestazione della pretesa ed estinzione dei giudizi in corso - subordinati all'omologazione, insieme al concordato, anche della transazione fiscale. (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)
Nel procedimento di omologazione del concordato preventivo, ove questo non contenga una proposta di transazione fiscale, la votazione non favorevole da parte dell'Amministrazione fiscale non impedisce l'omologazione, ove sussistano gli altri presupposti prescritti dalla legge: il credito erariale può pertanto essere falcidiato anche in presenza di voto contrario dell'Amministrazione. (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)
Corte di Cassazione - Concordato preventivo e poteri del giudice.
Cassazione civile, sez. I, 15 settembre 2011, n. 18864 - Pres. Proto, rel. Bernabai.
In tema di omologazione del concordato preventivo, sebbene, nel regime conseguente all'entrata in vigore del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, al giudice sia precluso il giudizio sulla convenienza economica della proposta, non per questo gli è affidata una mera funzione di controllo della regolarità formale della procedura, dovendo, invece, egli intervenire, anche d'ufficio ed in difetto di opposizione ex art. 180 legge fall., sollevando le eccezioni di merito, quale quella di nullità, ex art. 1421 cod. civ.; in particolare, se è vero che l'apprezzamento della realizzabilità della proposta, come mera prognosi di adempimento, compete ai soli creditori, ove sussista, invece, un vero e proprio vizio genetico della causa, accertabile in via preventiva in ragione della totale ed evidente inadeguatezza del piano, non rilevata nella relazione del professionista attestatore, il giudice deve procedere ad un controllo di legittimità sostanziale, trattandosi di vizio non sanabile dal consenso dei creditori e così svolgendo il predetto giudice una funzione di tutela dell'interesse pubblico, evitando forme di abuso del diritto nella utilizzazione impropria della procedura. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva ritenuto che l'omessa considerazione, nella proposta di concordato, di un ingente credito privilegiato, di radice causale anteriore alla detta proposta, operasse come causa di impossibilità dell'oggetto, così alterando l'ipotesi prospettata di soddisfacimento delle obbligazioni sociali, su cui confidava il consenso del ceto creditorio, dovendosi perciò rigettare la domanda di omologazione).
(Massima ufficiale)
Cassazione - liquidazione dei compensi al professionista incaricato della verifica delle scritture contabili:impugnazione.
Cassazione civile, sez. I , 22 luglio 2011, n. 16136 - Pres. Rovelli - Est. Zanichelli.
Fallimento e procedure concorsuali - Concordato preventivo - Consulenza sulle scritture contabili e la documentazione liquidazione del compenso da parte del giudice delegato - Reclamo al tribunale - Legittimazione del pubblico ministero - Spettanza - Insussistenza.
Il Pubblico Ministero, nel concordato preventivo riformato, non è parte necessaria della procedura e la comunicazione, a tale organo, della domanda del debitore non vale a conferirgli alcuna legittimazione generale all'impugnativa degli atti di liquidazione dei compensi, nella specie riconosciuti dal giudice delegato al professionista incaricato di verificare le scritture contabili e la documentazione del ricorso, e ciò per il principio di specialità del procedimento ex art. 26 legge fallim. che, per tali controversie, prevale sulla disciplina di cui all'art.11, comma 5, della legge 8 luglio 1980, n.319 (ora sostituito dal d.P.R. 30 maggio 2002, n.115). (massima ufficiale)
Segnalazione della Dott.ssa Laura De Simone
(Provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)
Corte di Cassazione - Concordato preventivo con cessione dei beni nomina del liquidatore.
Cassazione civile, sez. I , 15 luglio 2011, n. 15699 - Pres. Proto - Est. Ragonesi.
Fallimento e procedure concorsuali - Concordato preventivo con cessione dei beni - Nomina del liquidatore giudiziale - Obbligatorietà. Potere di indicazione del debitore - Limiti - Rispetto dei requisiti soggettivi per la nomina curatore - Difetto - Potere integrativo del tribunale - Sussistenza.
Nel concordato preventivo con cessione dei beni, la fase della liquidazione avviene ad opera della procedura concorsuale tramite i suoi organi, e tra essi il liquidatore giudiziale, la cui designazione può anche costituire oggetto della proposta del debitore volta a fissare le modalità di esecuzione del piano, ai sensi dell'art. 182 legge fallim., ma nel necessario rispetto dei requisiti soggettivi - tra cui le incompatibilità di cui all'art. 28 legge fallim. - previsti per la nomina a curatore ed ivi richiamati; in difetto, la designazione sostitutiva compete al tribunale, che non può tuttavia attribuire al giudice delegato, investito di limitati poteri di controllo, altresì la facoltà di nomina dei professionisti la cui opera sia richiesta nella fase di gestione, appartenendo tale prerogativa e responsabilità al medesimo commissario liquidatore. (massima ufficiale)
Segnalazione della Dott.ssa Laura De Simone
(Provvedimento, titolo e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)
Cassazione civile - Concordato preventivo, revoca dell'ammissione, atto in frode e fallimento.
Cassazione Civile, sez. I, 23 giugno 2011 n. 13817 - Presidente dott. Plenteda, rel. dott. Zanichelli.
In tema di concordato preventivo con cessione dei beni, dopo la riforma fallimentare di cui al decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 e successive modificazioni, l'indicazione della percentuale di pagamento ai creditori e dell'epoca di presumibile liquidazione corrisponde essenzialmente ad una funzione informativa, idonea ad integrare la determinatezza e l'intelligibilità della proposta stessa, ma non entra - almeno di regola e salvo diversa esplicitazione - in modo diretto a far parte altresì degli obblighi assunti del debitore stesso, come sarebbe nel concordato misto, in cui ai creditori viene garantita una data percentuale di soddisfacimento; ne consegue che unico obbligo assunto dal debitore è quello di porre a disposizione dei creditori i beni liberi da vincoli ignoti che ne impediscano la liquidazione ovvero ne alterino in modo sensibile il valore, spettando ai creditori, che ne condividano la valutazione, accettare il rischio di un diverso esito della liquidazione stessa, comparandone la complessiva convenienza sulla base delle alternative praticabili.
In tema di concordato preventivo, nel regime conseguente all'entrata in vigore del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, il tribunale è privo del potere di valutare d'ufficio il merito della proposta sia in sede di ammissione alla procedura, che nel procedimento per l'eventuale revoca, sebbene in tale sede potrebbe usufruire dell'apporto conoscitivo del commissario giudiziale, destinato non al giudice bensì ai creditori; invero, solo in caso di dissidio tra i medesimi in ordine alla fattibilità, denunciabile attraverso l'opposizione all'omologazione, il tribunale può intervenire risolvendo il contrasto con una valutazione di merito.
Corte di Cassazione - Definizione e rilevanza degli atti di frode ai fini della revoca del concordato preventivo
Cassazione civile, sez. I , 23 giugno 2011, n. 13818 - Pres. Plenteda - Est. Zanichelli.
Concordato preventivo - Procedimento ex articolo 173, legge fallimentare per la revoca dell'ammissione - Diritto di difesa del debitore - Indicazione che il procedimento è volto all'accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento - Necessità - Apertura di procedimento distinto - Esclusione.
Concordato preventivo - Cessione dei beni - Indicazione della percentuale di soddisfacimento dei creditori - Non necessità - Funzione chiarificatrice del presumibile risultato del completamento del piano - Indicazione ai creditori delle prospettive plausibili - Accettazione da parte dei creditori del rischio di un diverso esito della liquidazione.
Concordato preventivo - Ammissione - Condizioni - Ricorso depositato nella vigenza del d.lgs. n. 169 del 2007 - Relazione sulla veridicità dei dati contabili e la fattibilità del piano - Controllo del giudice - Oggetto - Completezza e regolarità della documentazione - Sufficienza - Adeguatezza nel merito - Esclusione - Fondamento - Prevalente natura privatistica del concordato - Conseguenze - Decreto di "rigetto" del ricorso - Ricorribilità in cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità.
Concordato preventivo - Procedimento di revoca del concordato ai sensi dell'articolo 173, legge fallimentare - Potere del giudice di valutare la fattibilità del piano - Esclusione valutazione del commissario giudiziale - Rilevanza per i creditori al fine di esprimere un giudizio di convenienza sulla proposta.
Concordato preventivo - Atti di frode - Definizione ed individuazione - Attitudine ad ingannare i creditori sulle reali prospettive di soddisfacimento in caso di liquidazione - Comportamenti volti a pregiudicare la valutazione di competenza dei creditori - Alterazione della percezione della reale situazione del debitore.
Corte di Cassazione - Concordato preventivo - Liquidazione del compenso al commissario giudiziale.
Cassazione civile, sez. 1, 11 aprile 2011, n. 8221 - Pres. Proto, Rel. Mercolino.
Al pari del curatore fallimentare, il commissario giudiziale non può considerarsi un ausiliario del giudice delegato, in quanto, pur cooperando con quest'ultimo, è nominato dal tribunale e ripete i propri poteri e le proprie funzioni direttamente dalla legge. La disciplina dettata dalla legge fallimentare prevale, inoltre, quale lex specialis, su quella generale di cui al D.P.R. 115/2002, il quale, nell'indicare gli ausiliari del giudice, non annovera tra gli stessi né il curatore fallimentare né il commissario giudiziale. Ne consegue che non si può applicare la disciplina dell'art. 71 del D.P.R. 115/2002, che prevede un termine di decadenza di cento giorni dal compimento delle operazioni per proporre l'istanza relativa ai compensi per gli ausiliari, bensì si applicano gli artt. 39 e 165 LF. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)
Corte di cassazione - Concordato preventivo nel regime intermedio e nomina del commissario liquidatore
Cassazione civile, sez. I , 20 gennaio 2011, n. 1345 - Pres. Proto - Est. Ragonesi.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Concordato preventivo - Deliberazione ed omologazione - Sentenza di omologazione - Provvedimenti per la cessione dei beni - Attribuzione delle modalità esecutive della liquidazione all'amministratore giudiziario e liquidatore della società debitrice - Previsione nel piano - Conseguenze - Nomina di un liquidatore giudiziale ovvero fissazione di ulteriori modalità esecutive - Potere del tribunale - Configurabilità - Esclusione - Limiti.
In tema di concordato preventivo, ai sensi dell'art. 182 legge fall., nel testo applicabile "ratione temporis", vigente anteriormente alle modifiche di cui al d.lgs. n. 169 del 2007, è precluso al tribunale nella sentenza di omologazione nominare un liquidatore giudiziale ovvero fissare ulteriori modalità esecutive (prevedendo, per esempio, la necessità della preventiva autorizzazione del giudice delegato per gli atti di straordinaria amministrazione ovvero la nomina, da parte di questi, di coadiutori, professionisti o difensori), qualora nella proposta di concordato si specifichi che il piano di liquidazione debba essere predisposto ed attuato dall'amministratore giudiziario-liquidatore, cui viene conferito il più ampio potere discrezionale sulle modalità esecutive. (massima ufficiale)

