concordato preventivo, Tribunale di Napoli
Trib. Napoli - Concordato preventivo e controllo del tribunale sulla fattibilità del piano.
Tribunale di Napoli, 26 maggio 2010 - Pres. Di Nosse - Rel. Campese.
Segnalazione del Prof. Avv. Francesco Fimmanò
Concordato preventivo - Poteri di controllo del tribunale - Controllo della fattibilità del piano - Sussistenza.
Nel concordato preventivo il tribunale ha il potere di verificare la fattibilità del piano proposto nel senso della idoneità della proposta a realizzare le complesse ipotesi di cui all'art. 160, legge fallimentare attraverso strumenti astrattamente idonei e giuridicamente leciti: si tratta di un vaglio che deve essere fatto la prima volta con l'ammissione alla procedura e successivamente in sede di omologa. L'unico elemento di valutazione che, con la recente riforma, è stato sottratto al tribunale è costituito dal requisito della convenienza, valutazione che ora rientra nella discrezionalità del ceto creditorio che la esprime attraverso la votazione. (fb) (riproduzione riservata)
(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)
Tribunale di Napoli - Concordato preventivo: fattibilità del piano ed onere della prova.
Tribunale Napoli, 19 maggio 2010 - Pres. Di Nosse - Rel. Campese - Polo della Qualità Soc. Cons. r.l., ricorrente.
Segnalazione del Prof. Massimo Fabiani
Concordato preventivo - Ammissibilità della proposta - Poteri del Tribunale - Fattibilità del piano.
Concordato preventivo - Inammissibilità della proposta - Integrazioni e nuovi documenti - Potere discrezionale del giudice - Onere del proponente.
Concordato preventivo - Ammissibilità del proposta - Proponente - Requisiti - Onere della prova.
Il controllo del Tribunale in sede di ammissione della proposta di concordato preventivo non è più circoscritto entro i limiti della verifica della "completezza e regolarità della documentazione", ma ad esso compete una verifica della fattibilità del piano, che costituisce la concreta idoneità della proposta concordataria a realizzare le complesse ipotesi dell'art 160 legge fallimentare. (gc) (riproduzione riservata)
Il tenore letterale della norma di cui all'art. 161, comma 1, legge fallimentare, che prevede la possibilità di apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti, evidenzia che si è in presenza di un potere discrezionale del giudice: potere che lo facultizza ma non lo obbliga a disporre la descritta integrazione, essendo onere dello stesso proponente quello di formulare fin dall'origine la sua proposta in modo conforme a quanto previsto dall'art. 161 l. fall., alla cui inosservanza è correlata la sanzione dell'inammissibilità della stessa proposta concordataria. (gc) (riproduzione riservata)
Tribunale di Napoli - Concordato preventivo - Ammissione-Proposta-Accollo cumulativo - Costituzione di trust - Configurabilità.
Tribunale di Napoli,Sez.VII, 19 novembre 2008 - Pres. Dacomo - Rel. De Matteis
Può essere dichiarata aperta la procedura di concordato preventivo, la cui proposta preveda un piano mediante il quale un terzo si accolla cumulativamente ed irrevocabilmente le obbligazioni concordatarie, rendendosi cessionario di tutte le attività facenti parte del patrimonio del debitore ed a garanzia degli adempimenti assunti venga costituito un trust nel quale confluiscano tutte le attività immobiliari della società concordataria e quelle dell'assuntrice, nonché il loro realizzo; venga inoltre nominato, su designazione del tribunale, un trustee nella persona di un terzo e le funzioni di protector siano affidate al commisario giudiziale.
(Provvedimento, titolo e massima tratti dal mensile di giurisprudenza e dottrina "Il fallimento e le altre procedure concorsuali" n. 3/09 - Editore IPSOA - Milano)

