Tribunale di Udine, amministrazione straordinaria
Tribunale di Udine - Amministrazione straordinaria e scioglimento dei contratti pendenti. - Prededucibilità dei crediti.
Tribunale di Udine, 16 maggio 2011 - dott. Alessandra Bottan, presidente, dott. Gianfranco Pellizzoni, giudice rel., dott. Francesco Venier, giudice.
Amministrazione straordinaria - Prosecuzione dei contratti preesistenti per facta concludentia del commissario - Esclusione - Diritto del contraente all'ammissione in prededuzione per le prestazioni eseguite prima della dichiarazione di insolvenza - Esclusione
Tribunale di Udine - Amministrazione straordinaria - Competenza - Estensione d'ufficio ex artt. 80 e 81 D.lgs 270/99.
Tribunale di Udine - sentenza dd. 09.07.2009 - dott. Alessandra Bottan Griselli - presidente, dott. Gianfranco Pellizzoni - giudice, dott. Mimma Grisafi - giudice rel.
Le norme che disciplinano la procedura fallimentare non possono essere applicate alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al D.Lgs 270/99 ("Prodi bis"), se non espressamente richiamate. Il fallimento e l'amministrazione straordinaria "Prodi bis" sono infatti procedure concorsuali connotate da finalità ed esigenze proprie, hanno una diversa disciplina speciale, sicchè - al di fuori dei richiami espressi (ed eventualmente di lacune normative) - nulla giustifica un'applicazione analogica della normativa dell'una all'altra procedura.
Va pertanto ritenuta l'inapplicabilità alla procedura di cui al D.Lgs 270/99 ("Prodi bis") dell'art. 9 l.f. il quale, pur ponendo al primo comma la regola generale (comune alla "Prodi bis") della competenza per territorio del Tribunale ove si trova la sede "principale" della società insolvente, in via di eccezione, dispone che i trasferimenti avvenuti nell'anno anteriore sono irrilevanti ai fini della competenza territoriale, in quanto ritenuti, con presunzione legale, fittizi. (fg)
DECRETO DEL TRIBUNALE DI UDINE DEL 06.06.2008 - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA - PROPOSTA DI CONCORDATO - REVOCABILITA'
Deve ritenersi legittima la revoca della domanda di concordato tempestivamente avvenuta entro il termine di apertura del procedimento di omologazione, tenuto anche conto delle particolari modalità di approvazione della proposta di concordato previste dall'art. 214 l.fall. (nuovo testo) in tema di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria, ove il procedimento si apre su ricorso del proponente (previa autorizzazione degli organi di vigilanza) e non é prevista alcuna votazione dei creditori e calcolo di maggioranze per silenzio assenso, ma solo la facoltà per i creditori dissenzienti e per gli altri interessati di proporre opposizione all'omologazione.
Nel particolare procedimento previsto in base al combinato disposto degli artt. 128 e 214 l.fall. la proposta in assenza di votazione da parte dei creditori ammessi (per non dissenso) deve considerarsi sicuramente revocabile fino alla data di apertura del giudizio di omologazione.
Nella nuova disciplina del concordato fallimentare, in caso di opposizione dei creditori dissenzienti, sussiste il potere del Tribunale di vagliare nel merito la proposta di concordato e non di limitarsi ad un mero controllo di legittimità sulla regolarità della procedura e l'esito della votazione.
DECRETO DEL TRIBUNALE DI UDINE - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA - CONCORDATO - DISCIPLINA APPLICABILE
Alla domanda di concordato, anche se depositata prima del 1.01.2008, deve ritenersi applicabile la novellata disciplina di cui all'art. 214 l.fall., introdotta dall'art. 18 del d. lgs. 12.09.2007, n. 169, che ha modificato la procedura riguardante la pubblicità della domanda di concordato e la comunicazione ai creditori, nonché i termini per l'eventuale opposizione dei creditori stessi e dei terzi interessati

