Tribunale di Udine – Amministrazione straordinaria ed esercizio del patto di opzione.

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Data di riferimento: 
07/12/2012

Tribunale di Udine, 7 dicembre 2012 - Presidente, Dott.ssa Bottan Griselli - Relatore, Dott. Pellizzoni

Amministrazione straordinaria - Diritto di opzione - Patti parasociali - Art. 50 d. lgs n. 270/99 - Scioglimento da parte del commissario - Contratti ad esecuzione continuata o periodica - Scioglimento ex nunc - Contratti ad esecuzione istantanea o differita - Scioglimento ex tunc - contratto con effetti reali a formazione successiva - Atto recettizio - Ammissione alla procedura concorsuale - Spossessamento patrimonio del debitore

La possibilità di scioglimento dal contratto di cessione di quote sociali esercitato dal commissario straordinario è facoltà prevista dall'art. 50 del d. lgs 270/99 che - in deroga a quanto stabilito dall'art. 72 della l. fall. - secondo cui i rapporti in corso alla data di apertura della procedura rimangono sospesi fino alla decisione del curatore - fissa l'opposto principio della prosecuzione di tutti i rapporti in corso fino a quando la facoltà di scioglimento non sia esercitata dal commissario straordinario, il quale può sciogliersi dal contratto o decidere di subentrare nello stesso. (Anna Serafini - Riproduzione riservata)

Il patto di opzione di acquisto di quote sociali, contenuto negli accordi parasociali, è un contratto con effetti reali a formazione successiva, che si perfeziona, ai sensi dell'art. 1326 cod. civ., con l'accettazione dell'optante della proposta irrevocabile della controparte e produce l'irrevocabilità della proposta voluta da entrambe le parti; tuttavia il contratto di compravendita delle quote si perfeziona solo nel momento della ricezione dell'accettazione da parte dell'alienante. Ne consegue che, nell'ipotesi in cui l'accettazione della proposta irrevocabile sia pervenuta al Commissario straordinario dopo l'ammissione dell'alienante alla procedura di amministrazione straordinaria, l'atto dovrà considerarsi ormai inefficace nei confronti dei creditori, secondo la regola generale di cui agli artt. 44 e 45 l. fall.; le formalità necessarie al perfezionamento del contratto, vale a dire l'accettazione della proposta irrevocabile, sono infatti inopponibili ai creditori se compiute dopo l'apertura della procedura concorsuale, a prescindere dalla dichiarazione del Commissario di non voler subentrare nel rapporto non ancora perfezionatosi. (Anna Serafini - Riproduzione riservata)

Nessun rilievo ha, in materia, la disciplina generale fissata dagli artt. 1329 e 1330 del cod. civ. in tema di proposta irrevocabile, secondo cui tale proposta non perde la sua efficacia neppure in caso di morte o di incapacità dell'imprenditore, in quanto la norma pur essendo eccezionale, non è applicabile al fallimento dove prevale il principio speciale fissato dagli artt. 42 e ss. l. fall. in tema di spossessamento del patrimonio del debitore. (Anna Serafini - Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]