Trib.Piacenza – Revocatoria – Revocabilità del pagamento del terzo acquirente di un bene venduto in sede esecutiva.

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Data di riferimento: 
31/03/2011

Tribunale di Piacenza, 31 marzo 2011 - Est. Coderoni.

Nell'azione revocatoria sussiste l'interesse ad agire del fallimento anche qualora il convenuto sia stato ammesso in privilegio al passivo fallimentare e, dunque, la somma che eventualmente venga restituita al fallimento sarebbe comunque destinata a soddisfare il credito privilegiato con conseguente inutilità dell'azione. Tale soluzione è rispondente sia al dato normativo, poiché l'art. 67 LF non richiede il requisito del danno effettivo (a differenza dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.), sia alla natura dell'azione revocatoria fallimentare che non ha funzione indennitaria, ma distributiva, essendo diretta a ripristinare l'attivo concorsuale al fine di consentire il soddisfacimento dei crediti nel rispetto della par condicio creditorum. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

Non può assumere rilievo il fatto che parte delle somme che formano oggetto di revocatoria siano state assegnate in sede di esecuzione forzata e, quindi, pagate da un terzo (acquirente di un bene venduto in sede esecutiva), e non dal fallito. Infatti, in primo luogo, la giurisprudenza ha da sempre ammesso la revocabilità anche dei pagamenti ottenuti coattivamente a seguito di procedure esecutive individuali (precisando che oggetto della revocatoria non è già il provvedimento del Giudice dell'esecuzione di assegnazione delle somme, bensì il successivo materiale pagamento); in secondo luogo, a prescindere dalla considerazione per cui la giurisprudenza, a certe condizioni, ammette anche la revocabilità di pagamenti effettuati dal terzo, nel caso di specie il pagamento può attribuirsi al terzo solo formalmente o di fatto, mentre a livello sostanziale e giuridico è attribuibile al debitore fallito (infatti, il versamento del terzo non è eseguito al fine di estinguere il debito del fallito, bensì trova causa nell'acquisto del bene venduto in sede esecutiva, sicché la somma pagata entra a far parte, se non materialmente, per lo meno giuridicamente ed economicamente, del patrimonio del fallito). (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

Non può escludersi dalla revocabilità la somma assegnata dal Giudice dell'esecuzione a titolo di rimborso delle spese legali della procedura esecutiva, posto che tale pagamento costituisce pur sempre l'estinzione di un debito esistente in capo al fallito e, peraltro, le somme versate a titolo di spese legali per il recupero del credito possono considerarsi a questo accessorie e rientrare, quindi, nella nozione di pagamento estintivo del debito ex art. 67 LF. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]