Tribunale di Novara – Misure cautelari o conservative ex art. 15, comma 8, LF.

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Data di riferimento: 
29/04/2011

Tribunale di Novara, 29 aprile 2011 - Pres. Quatraro - Est. Guendalina Pascale.

La previsione di cui all'art. 15, comma 8, LF nasce dall'esigenza di evitare che nel corso del procedimento che conduce alla dichiarazione di fallimento si verifichino alterazioni sensibili nel patrimonio del debitore, al fine di tutelare le ragioni e le aspettative della parte istante. I provvedimenti ivi previsti devono essere inquadrati tra le misure cautelari c.d. extravaganti, dal momento che essi trovano la loro disciplina positiva non già nel codice di procedura civile, bensì in una legge speciale e sono sottoposti alle norme sul procedimento cautelare uniforme, con il limite della compatibilità di cui all'art. 669 quaterdecies c.p.c. Tali misure, inoltre, sono atipiche, poiché il legislatore ha affidato al tribunale competente per la dichiarazione di fallimento il potere di individuare in concreto la tipologia provvedimentale più idonea a perseguire l'obiettivo di tutela interinale del patrimonio o dell'impresa. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

Sotto il profilo processuale le misure di cui all'art. 15, comma 8, LF presuppongono la previa pendenza del giudizio prefallimentare. Inoltre, è necessaria l'istanza di parte, che può essere contenuta nel ricorso per la dichiarazione di fallimento o in un ricorso successivo. Il Tribunale in composizione collegiale provvede sull'istanza anche inaudita altera parte, se vi è apposita richiesta e ricorrono i presupposti di cui all'art. 669 sexies, comma 2, c.p.c. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

I provvedimenti di cui all'art. 15, comma 8, LF, come tutti i provvedimenti cautelari, possono essere concessi soltanto se sussistono i due presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora. Il primo requisito è senz'altro sussistente in caso di situazione della società non di mera e temporanea crisi, bensì di conclamata insolvenza; il secondo requisito può anche attenere alla tutela dei diritti dei lavoratori in ordine alla prosecuzione del trattamento di cassa d'integrazione. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

In applicazione dell'art. 15, comma 8, LF è certamente possibile, ove le circostanze lo richiedano, non limitarsi a disporre il sequestro giudiziario, ma aggiungere il conferimento, al custode nominato, del potere di compiere gli atti di gestione che spettano all'organo amministrativo. Da ciò consegue che il provvedimento con cui viene nominato il custode, e ne vengono tracciati i poteri, dovrà essere iscritto nel Registro delle Imprese. (dott.ssa Irma Giovanna Antonini - Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]