Cassazione - liquidazione dei compensi al professionista incaricato della verifica delle scritture contabili:impugnazione.

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Data di riferimento: 
22/07/2011

Cassazione civile, sez. I , 22 luglio 2011, n. 16136 - Pres. Rovelli - Est. Zanichelli.

Fallimento e procedure concorsuali - Concordato preventivo - Consulenza sulle scritture contabili e la documentazione liquidazione del compenso da parte del giudice delegato - Reclamo al tribunale - Legittimazione del pubblico ministero - Spettanza - Insussistenza.

Il Pubblico Ministero, nel concordato preventivo riformato, non è parte necessaria della procedura e la comunicazione, a tale organo, della domanda del debitore non vale a conferirgli alcuna legittimazione generale all'impugnativa degli atti di liquidazione dei compensi, nella specie riconosciuti dal giudice delegato al professionista incaricato di verificare le scritture contabili e la documentazione del ricorso, e ciò per il principio di specialità del procedimento ex art. 26 legge fallim. che, per tali controversie, prevale sulla disciplina di cui all'art.11, comma 5, della legge 8 luglio 1980, n.319 (ora sostituito dal d.P.R. 30 maggio 2002, n.115). (massima ufficiale)

Segnalazione della Dott.ssa Laura De Simone

(Provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]