Trib.Mantova - Concordato preventivo - Relazione del professionista e omessa verifica della reale esistenza dei crediti.

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Data di riferimento: 
28/05/2012

Tribunale Mantova, 28 maggio 2012 - - Pres., est. Gibelli.

Concordato preventivo - Relazione del professionista attestante la fattibilità del piano della veridicità dei dati aziendali - Verifica della reale consistenza del patrimonio - Verifica della reale esistenza dei crediti - Necessità.

Il professionista che attesta il piano di cui all'articolo 161, legge fallimentare non può limitarsi alla dichiarazione di conformità della proposta ai dati contabili, dovendo invece desumere i dati in questione dalla realtà dell'azienda che egli deve indagare verificando la reale consistenza del patrimonio, esaminando e vagliando i dati che lo compongono. Nell'ambito di questa indagine rientra l'accertamento che i crediti vantati siano esistenti e concretamente esigibili in quanto relativi a debitori solvibili. (Nel caso di specie, non è stato ammesso al passivo il credito del professionista attestatore, il quale aveva omesso di verificare - mediante l'invio ai debitori di una richiesta di conferma scritta delle rispettive posizioni - la effettiva esistenza di posizioni creditorie che rappresentavano buona parte dell'importo che l'impresa proponente metteva a disposizione dei creditori. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Alberto Gandolfi

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata).

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]