Trib. Mantova - Concordato preventivo, informazione ai creditori e omissioni rilevanti ai fini della revoca ex art. 173 l.f..

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Data di riferimento: 
12/07/2012

Tribunale Mantova, 12 luglio 2012 - Pres. Gibelli - Est. Laura De Simone.

Concordato preventivo - Veridicità e correttezza dell'informazione ai creditori - Valutazione del tribunale - Esercizio di voto consapevole - Convenienza della proposta e fattibilità del piano.

Concordato preventivo - Informazione ai creditori - Omessa informazione su poste attive e passive della società - Atti di frode - Rilevanza in ordine all'adeguatezza e fattibilità del piano - Necessità.

Nel concordato preventivo la valutazione da parte del tribunale di veridicità e di correttezza dell'informativa offerta ai creditori deve essere posta in relazione con le informazioni a questi utili per esercitare un voto consapevole, con riguardo in particolare alla convenienza della proposta ed alla fattibilità del piano. (Laura De Simone) (riproduzione riservata)

Nel concordato preventivo se le omesse informazioni nelle poste attive e passive della società, evidenziate dal commissario con relazione ex art. 173 l.f., non sono qualificabili come atti di frode e non sono di rilevanza tale da incidere sull'adeguatezza del piano, in quanto riguardano aspetti non fondamentali, non potrà essere disposta la revoca dell'ammissione al concordato. (Laura De Simone) (riproduzione riservata)

(Provvedimento, titolo e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata).

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]