Tribunale di Mantova - Domanda di concordato preventivo “in bianco” e valutazioni preliminari del tribunale.

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Data di riferimento: 
27/09/2012

Tribunale Mantova, 27 settembre 2012 - Pres. Villani - Est. Laura De Simone.

Concordato preventivo - Domanda "in bianco" ai sensi del VI comma dell'art.161 l.f. - Valutazioni preliminari del Tribunale.

Concordato preventivo - Domanda "in bianco" ai sensi del VI comma dell'art.161 l.f. - Termine superiore a sessanta giorni - Motivazione dell'istanza.

Concordato preventivo - Domanda "in bianco" ai sensi del VI comma dell'art.161 l.f. - Richiesta di sospensione di contratti pendenti - Necessità di motivazione dell'istanza.

Sospensione dei termini presso gli uffici giudiziari aventi sede nei comuni colpiti dal sisma - Possibilità di deroga.

Quando è proposta domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo "in bianco", ai sensi del VI comma dell'art. 161 l.f., il tribunale è chiamato ad una valutazione preliminare di competenza e di sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di accesso alla procedura di concordato preventivo. (Laura De Simone) (riproduzione riservata)

Quando è proposta domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo "in bianco", ai sensi del VI comma dell'art.161 l.f., la richiesta di un termine superiore a sessanta giorni per l'integrazione della domanda deve essere motivata. (Laura De Simone) (riproduzione riservata)

Non può trovare accoglimento la richiesta del proponente il concordato preventivo formulata ai sensi dell'art. 169 bis l.f., in seno ad un ricorso ex art. 161 VI co. l.f., di essere autorizzato alla sospensione di contratti di leasing pendenti se non viene delineato il tipo di concordato che sarà proposto, e non viene rappresentata l'incidenza dei canoni di leasing in essere nella gestione ordinaria della società. (Laura De Simone) (riproduzione riservata)

Se la ritardata trattazione del procedimento può comportare un pregiudizio per le parti è possibile derogare alla sospensione dei termini prevista dall'art. 6 II co. del d.l. 6.6.2012 n.74 convertito in L.1.8.2012 n.122, applicando in via analogica la previsione di cui primo comma dello stesso articolo che regola i procedimenti pendenti al 20 maggio 2012. (Laura De Simone) (riproduzione riservata)

(Provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata) 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]