Corte di Cassazione – Soc. cooperativa a responsabilità limitata e limiti alla revocabilità degli atti di assegnazione ai soci.
Cassazione civile, Sez. I, 22 novembre 2012 n. 20677 - Dott. Corrado Carnevale Presidente - Dott. Sergio Di Amato Relatore.
Ricorso per cassazione - Termine per impugnare - Notificazione - Pluralità di parti - Cause scindibili - Procura speciale.
Prenotazione - Atto di assegnazione - Equiparazione al contratto preliminare di compravendita - Commistione cariche sociali - Atti compiuti in adempimento di un'obbligazione - Stipula negozio definitivo - Obbligo a contrarre - Frode in danno dei creditori - Revocabilità dell'assegnazione - Azione revocatoria ordinaria nel fallimento.
Valore causa - Valore del bene oggetto di revocatoria - Valore del credito.
L'atto con il quale una società cooperativa, avente ad oggetto la costruzione di alloggi da assegnare ai soci, trasferisce ad uno di questi la proprietà di un alloggio può qualificarsi come atto dovuto in quanto meramente esecutivo della prenotazione e come tale non revocabile ex art. 2901 c.c. trattandosi di atto compiuto in adempimento di un'obbligazione; esso tuttavia sarà escluso da revocatoria ordinaria soltanto se le attività preliminari, dalle quali sia sorto l'obbligo per la cooperativa di trasferire la proprietà, non siano state contraddistinte da frode ai danni dei creditori. In ogni caso, oggetto dell'azione revocatoria sarà soltanto l'atto definitivo di assegnazione, non invece gli atti preliminari che lo abbiano preceduto. (Anna Serafini - Riproduzione riservata)
(Provvedimento segnalato dall'avv. Giovanni Enrico Arcieri)
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Corte di Cassazione, Sez. I, 22 novembre 2012 n. 20677.pdf | 8.05 MB |