T. Forlì- Int. f.- Esperienza del cliente in strumenti finanziari ed esigenza di conoscere le caratteristiche dell'investimento.

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Data di riferimento: 
12/09/2012

Tribunale Forlì, 12 settembre 2012 - - Est. Clara Ciofetti.

Contratti di intermediazione finanziaria - Esperienza dell'investitore - Obbligo dell'intermediario di informazione del cliente - Violazione.

In materia di intermediazione finanziaria, con riguardo all'obbligo di informazione a cui è tenuto l'intermediario nell'attività di stipulazione di contratti con l'investitore, la circostanza che quest'ultimo abbia maturato una certa esperienza in materia di strumenti finanziari non esime l'intermediario dall'ottemperare agli obblighi di informazione previsti dal TUF giacché la esigenza di conoscere le caratteristiche dello specifico investimento offerto è propria di ogni investitore, anche di quello più disposto a correre rischi. (Michela Forte) (riproduzione riservata)

(Titolo, provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

Uffici Giudiziari: 
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]