Tribunale di Benevento – Condizioni di ammissibilità dell’azione revocatoria ordinaria di bene appartenente ad un fondo patrimoniale.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
03/10/2014

Tribunale di Benevento 03 ottobre 2014 - - Est. Galasso.

 Azione revocatoria - Beni impignorabili - Fondo patrimoniale - Ammissibilità 

 Nell’ipotesi di azione revocatoria inerente un bene appartenente ad un fondo patrimoniale non è solamente il creditore, che possa procedere ad esecuzione forzata su beni del fondo, a poter agire ex art. 2901 c.c., ma anche il creditore che non abbia titolo per procedere ad esecuzione forzata sui beni del fondo. La condizione del bene appartenente al fondo patrimoniale, infatti, è diversa, da quella del bene oggettivamente impignorabile: non soltanto l’esenzione dall’azione esecutiva è limitata a determinate obbligazioni, ma, inoltre, il fondo è destinato necessariamente a cessare, in un momento certus an, incertus quando, ai sensi dell’art. 171, commi 1 e 2, c.c.: al più tardi, alla morte di uno dei coniugi (che comporta lo scioglimento del matrimonio: art. 149, co. 1, c.c.), od al raggiungimento della maggiore età, da parte del più giovane degli eventuali figli minorenni ed è per evitare che il creditore perda la garanzia prima della cessazione del vincolo che è ammissibile questa tutela giudiziale. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)

 

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
AllegatoDimensione
PDF icon Tribunale di Benevento 3 ottobre 2014.pdf175.2 KB
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]