Corte di Cassazione (7201/2024) - Liquidazione coatta amministrativa: onere probatorio gravante sul commissario liquidatore in sede di revocatoria ordinaria.
Corte di Cassazione, Sez. III civ., 18 marzo 2024, n. 7201 – Pres. Danilo Sestini, Rel. Stefania Tassone.
Liquidazione coatta amministrativa - Commissario liquidatore - Assimilabilità al curatore fallimentare – Azione revocatoria ordinaria – Esperimento – Presupposti dell'eventus damni e della scientia damni - Onere probatorio su di lui gravante – Elementi costitutivi di quei requisiti.
Il commissario liquidatore è assimilabile, per natura e funzioni, al curatore fallimentare e, come questo, nell'azione revocatoria ordinaria di un atto di disposizione patrimoniale compiuto dalla società posta in liquidazione, ha l'onere di provare a) la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo, b) la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole, c) il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto; conseguentemente, la sussistenza dell'eventus damni può ritenersi dimostrata solo se dalla valutazione complessiva e rigorosa di tutti e tre i predetti elementi emerge che, per effetto dell'atto pregiudizievole, è divenuta oggettivamente più difficoltosa l'esazione del credito (in misura eccedente la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori) e il requisito soggettivo della scientia damni va ravvisato nella consapevolezza di tali elementi da parte del terzo convenuto in revocatoria. (Massima Ufficiale)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-3-18-marzo-2024-n-7201-pres-sestini-est-tassone
[in tema di prova dell'eventus damni in sede di revocatoria fallimentare, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione 6 febbraio 2015 n. 2253 https://www.unijuris.it/node/2538].