Corte di Cassazione – Prova dell’eventus damni nella revocatoria ordinaria esercitata in sede fallimentare.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
06/02/2015

Corte di Cassazione 6 febbraio 2015 n. 2253 – Pres. Renato Rordorf – rel. Carlo De Chiara

Stato passivo – Privilegio ipotecario –  Revocabilità ex artt. 2901 cc. e 66 l.f. – Presupposti – Eventus damni – Criteri di prova. 

L’alterazione della par condicio creditorum ed il riscontrato aggravamento del dissesto nell’anno del rilascio dell’ipoteca sono elementi privi di rilievo ai fini di dimostrare la sussistenza dell’eventus damni, allorché il curatore fallimentare promuova l’azione revocatoria ordinaria. In detta ipotesi, infatti, il curatore ha l’onere di provare la consistenza dei crediti vantati dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito, la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell’atto pregiudizievole ed il mutamento qualitativo e quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto. (Nel caso specifico la suprema corte ha cassato con rinvio il provvedimento emesso dal Tribunale in sede di opposizione allo stato passivo che aveva confermato il provvedimento con il quale il giudice delegato aveva ammesso al passivo in via chirografaria un istituto di credito giudicando l'ipoteca revocabile ex art. 2901 cc. e 66 l.f.) (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata).

 

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
AllegatoDimensione
PDF icon Cassazione 6 febbraio 2015 n. 2253.pdf212.29 KB
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]