Tribunale di Como – Inammissibilità del reclamo ex art. 669 terdecies avverso i provvedimenti cautelari emessi dal tribunale in sede prefallimentare.

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Data di riferimento: 
20/04/2015

 

Reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.

 

Tribunale di Como 20 aprile 2015 – Pres. Negri Della Torre – Est. Petronzi.

 

Fallimento – Tribunale – Provvedimenti cautelari – Reclamo ex Art. 669 terdecies – Inammissibilità.

 

E' inammissibile il reclamo promosso, ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c., avverso il decreto del tribunale che ha rigettato l'istanza di adozione dei provvedimenti cautelari di cui all'art. 15, co.8, L.F. in quanto espressamente considerati da tale disposizione come ancillari alla valutazione finale della domanda di fallimento e, pertanto, in quanto tali da considerarsi incompatibili col rimedio impugnatorio del reclamo. Qualora la misura cautelare venga concessa  e sia confermata dalla sentenza dichiarativa del fallimento, detto rimedio refluisce nel successivo possibile appello avverso tale decisione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

 http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/fal.php?id_cont=12912.php

 

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]