Tribunale di Rovigo – Diniego della revoca dell’ammissione al concordato preventivo ex art. 173 L.F. in presenza di pagamento non autorizzato di creditori anteriori.

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Data di riferimento: 
26/05/2015

Tribunale di Rovigo, 26 maggio 2015 – Pres. D’Amico, Rel. Martinelli.

 

Concordato preventivo – Revoca dell’ammissione al concordato ex art. 173 L.F. – Pagamento di crediti anteriori – Modestia degli importi utilizzati – Pronta ricostituzione della provvista – Accesso al concordato preventivo – Ammissione.

 

La modestia degli importi utilizzati per il pagamento non autorizzato di creditori anteriori al deposito della domanda di concordato preventivo e la pronta ricostituzione della provvista con finanza esterna consentono di ritenere insussistenti sia l’elemento soggettivo (intento doloso ovvero la volontà di frodare la massa creditoria), sia l’evento dannoso (danno patrimoniale per la massa dei creditori), che giustificherebbero la revoca della procedura di concordato preventivo ai sensi dell’art. 173 L.F. (Irma Giovanna Antonini – Riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/fal.php?id_cont=12768.php

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]