Trib.di Bologna - Intermediazione finanziaria - Mancato adeguamento del contratto, nullità e malafede.

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Data di riferimento: 
02/03/2009

Tribunale di Bologna 02 marzo 2009 - Pres. Berlettano - Rel. Paola Montanari.
Segnalazione dell'Avv. Matteo Acciari

Intermediazione finanziaria - Contratto di negoziazione - Forma - Contenuto - Adeguamento alla normativa sopravvenuta - Necessità - Nullità sopravvenuta - Sussistenza.

Intermediazione finanziaria - Negozio contrario a norme imperative - Mancanza di espressa previsione della sanzione - Nullità - Sussistenza.

Intermediazione finanziaria - Nullità - Obblighi restitutori - Contenuto - Mala fede dell'accipiens - Rilevanza - Fattispecie.

L'art. 23 Tuf va letto nel senso che la Consob ha il potere di imporre agli intermediari finanziari: a)che determinate tipologie di contratto possano o debbano essere stipulate per iscritto; b)che determinate tipologie di operazioni siano consacrate in altrettanti obblighi di forma-contenuto. Il contratto quadro posto dalla banca a fondamento di operazioni di negoziazione non risponde a questi ultimi obblighi ove non sia stato adeguato a quanto disposto dall'art. 30 reg. Consob 115822/98, previa consegna del documento generale sui rischi di investimento, così come stabilito dall'art. 36 del reg. Consob 10943/1997, ma sia rimasto invece vigente nella versione redatta sulla base della normativa precedentemente in vigore. Un tale contratto non ha, pertanto, il contenuto voluto da norme inderogabili di legge dettate a tutela dell'ordine pubblico economico e del pubblico risparmio ed è, perciò, da considerarsi affetto da nullità sopravvenuta. (ma)

In presenza di un negozio contrario a norme imperative, la mancanza di un'espressa sanzione di nullità non è rilevante fini della nullità dell'atto negoziale in contrasto con il divieto, in quanto vi sopperisce l'art. 1418, comma 1 codice civile, che rappresenta un principio generale volto a prevedere e disciplinare proprio quei casi in cui alla violazione dei precetti imperativi non si accompagni una previsione di nullità. (ma)

La distinzione prevista dall'art. 2033 tra accipiens in mala fede, tenuto a corrispondere i frutti e gli interessi dal giorno del pagamento, ed accipiens in buona fede, tenuto ai frutti e agli interessi dal giorno della domanda, va interpretata alla stregua del principio stabilito dall'art. 1147, comma 2, codice civile, secondo il qaule la buona fede non giova se l'ignoranza dipende da colpa grave. (Nella fattispecie è accertata la colpa della banca convenuta per violazione degli obblighi di adeguamento del contratto quadro, previa consegna del documento generale sui rischi, imposti dall'art. 36 Reg. Consob 10943/97). (ma)

(Provvedimento, titolo e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

Uffici Giudiziari: 
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]