Tribunale di Bologna - Intermediazione finanziaria - Ordine anteriore al contratto quadro e nullità.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
02/03/2009

Tribunale di Bologna 02 marzo 2009 - Pres. Berlettano - Rel. Antonella Palumbi.Segnalazione dell'Avv. Matteo Acciari

Intermediazione finanziaria - Ordine di negoziazione impartito in data antecedente alla stipulazione del cd. contratto quadro - Nullità.

Difetta di fondamento e causa giuridica l'ordine di negoziazione impartito prima della stipulazione del cd. contratto-quadro, con la conseguenza che la negoziazione eseguita dall'intermediario finanziario non produce alcun effetto nella sfera giuridica del cliente e resta a carico dell'intermediario-mandatario per avere questi agito in assenza di valide disposizioni del cliente-mandante. (ma)

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

 

Uffici Giudiziari: 
Concetti di Intermediazione finanziaria: 
AllegatoDimensione
PDF icon Trib. Bologna 2.3.2009.pdf304.59 KB
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]