Trib. di Modena- L’investitore in buona fede non deve restituire le cedole percepite.

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Data di riferimento: 
15/06/2009

Tribunale di Modena, 15 giugno 2009 - Pres. Eleonora De Marco - Est. Pasquariello.
Segnalazione dell'Avv. Fabio Benatti

Intermediazione finanziaria - Nullità del contratto per mancanza di forma scritta - Conseguenze.

Intermediazione finanziaria - Nullità dell'acquisto di obbligazioni - Buona fede dell'investitore - Obbligo di restituzione delle cedole - Insussistenza.

La mancanza della forma prescritta dall'art. 23 del TUF comporta la nullità del contratto di mandato tra cliente ed intermediario e non anche quello di compravendita tra intermediario ed il terzo dal quale i titoli vengono acquistati. (fb)

In caso di dichiarazione di nullità dell'acquisto di obbligazioni, l'investitore in buona fede non è tenuto alla restituzione delle cedole incassate. (fb) 

( Titolo, provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it

Uffici Giudiziari: 
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PDF icon Tribunale di Modena 15 giugno 2009.pdf170.54 KB
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]