Trib.S.Maria Capua Vetere- Omessa indicazione delle modalità di costituzione della provvista e nullità delle operazioni.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
05/10/2009

Tribunale di S. Maria Capua Vetere, 05 ottobre 2009 - Pres. Mariarosaria Pupo - Est. D'Onofrio. Segnalazione dell'Avv. Antonio Motti

Intermediazione finanziaria - Operazioni eseguite con finanziamenti concessi dall'intermediario - Contratto quadro - Contenuto - Necessaria indicazione delle modalità di costituzione e ricostituzione della provvista - Necessità - Violazione - Nullità delle operazioni - Sussistenza.

Sono nulle le operazioni di negoziazione di strumenti finanziari eseguite con finanziamenti concessi dalla banca intermediaria qualora il contratto di negoziazione non contenga il requisito di cui all'art. 30, comma 1, lett. e) del reg. Consob n. 11522/98, consistente nell'indicazione delle modalità di costituzione e ricostituzione della provvista o garanzia delle operazioni disposte. (fb)

(Titolo, provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it

Concetti di Intermediazione finanziaria: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]