T.Torino- Int. fin.-Contratto quadro non adeguato, consegna del documento sui rischi di investimento e dovere di informazione.

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Data di riferimento: 
12/01/2009

Tribunale di Torino, 12 gennaio 2009 - Pres. Premoselli - Rel. Maria Alvau.
Segnalazione dell'Avv. Anna Garavello

Intermediazione finanziaria - Contratto quadro - Omesso adeguamento alla nuova normativa - Omessa consegna del documento sui rischi generali di investimento - Omessa informazione sulla natura dell'operazione - Consapevolezza delle scelte dell'investitore - Rilevanza - Precedenti operazioni di natura speculativa - Irrilevanza.

In presenza di un'operazione di negoziazione effettuata dopo l'entrata in vigore della normativa di cui al d.lgs. n. 58/1998 sulla base di un contratto quadro stipulato in data precedente e non aggiornato, la consegna del documento sui rischi generali di investimento e l'informazione prevista dall'art. 28, comma 2, del reg. n. 11522/1998, assumono particolare importanza al fine di consentire all'investitore di effettuare consapevoli scelte di investimento, non potendosi desumere tale consapevolezza sulla scorta di precedenti operazioni di natura speculativa. (fb) (riproduzione riservata)

(Titolo, provvedimento e massima tratti previa autorizzazione dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

Uffici Giudiziari: 
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]