T.Torino- Int. fin.- Ratio dell’art. 31 erg. 11522/1998 e valore probatorio della dichiarazione di operatore qualificato.

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Data di riferimento: 
23/11/2009

Tribunale di Torino, 23 novembre 2009 - Pres. Premoselli - Est. Maria Dolores Grillo.

Intermediazione finanziaria - Operatore qualificato - Dichiarazione di cui all'art. 31 reg. Consob 11522/1998 - Ratio della norma - Valore probatorio della dichiarazione del legale rappresentante della società.

Posto che la ratio della norma di cui all'art. 31 del reg. Consob n. 11522/1998 è quella di richiamare l'attenzione del legale rappresentante della società circa l'importanza della dichiarazione di operatore qualificato e di svincolare l'intermediario dall'obbligo di compiere un accertamento sulla effettiva corrispondenza tra realtà e contenuto della dichiarazione medesima, si deve ritenere che, in mancanza di elementi contrari emergenti dalla documentazione già in possesso dell'intermediario, la dichiarazione ridetta, pur non avendo valore confessorio - in quanto volta alla formulazione di un giudizio e non alla affermazione di scienza e verità su un fatto - esoneri l'intermediario dall'obbligo di ulteriori verifiche sul punto e, in mancanza di contrarie allegazioni specificamente dedotte e dimostrate dalla parte interessata, possa costituire argomento di prova da porre a base della decisione. (fb) (riproduzione riservata)

(Titolo, provvedimento e massima tratti previa autorizzazione dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]