T. Isernia- Int. fin.- Contratto My Way e tendenziale conclusione fuori sede.

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Data di riferimento: 
21/10/2009

Tribunale di Isernia, 21 ottobre 2009 - Pres. Ghionni - Est. Penta.
Segnalazione dell'Avv. Roberto Cicerone

Contratto My Way - Conclusione nel luogo ove il cliente ha conoscenza dell'accettazione - Conclusione fuori sede.

Contratto My Way - Diritto di recesso - Applicazione - Distinzione tra promozione e pubblicità.

Il contratto "My Way" deve tendenzialmente ritenersi concluso fuori sede poiché la fattispecie contrattuale si perfezione, di regola, mediante invio da parte della banca al cliente formalmente proponente, dell'accettazione della "proposta di adesione al piano finanziario"; ed in base al disposto di cui all'art. 1326 c.c. il contratto deve intendersi concluso al momento e nel luogo in cui il cliente-proponente ha avuto notizia dell'accettazione da parte della banca. (rc) (riproduzione riservata)

Al contratto "My Way" stipulato fuori sede trova applicazione l'art. 30, comma 7, TUF, il quale prevede la nullità dei contratti per l'omessa indicazione della facoltà di recesso. La garanzia dello ius poenitendi deve intendersi espressamente estesa sia alla promozione che al collocamento di strumenti e prodotti finanziari, sicché la distinzione che interessa è ormai solo quella tra promozione e ciò che non ha ancora le caratteristiche minime per essere qualificata tale quale ad esempio la pubblicità. (rc) (riproduzione riservata)

(Titolo, provvedimento e massime tratti, previa autorizzazione, dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

Uffici Giudiziari: 
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]