Trib. di Siracusa - Spese del concessionario per l'esecuzione ed ammissione al passivo.

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Data di riferimento: 
10/06/2010

Tribunale di Siracusa, 10 giugno 2010 - Pres. Polto - Est. Viviana Urso.
Segnalazione dell'Avv. Ettore Rizza

Fallimento - Ammissione al passivo - Rimborso delle spese sostenute dal concessionario per l'esecuzione coattiva - Esclusione.

Le disposizioni che riconoscono al concessionario le spese relative alle procedure di riscossione coattiva non possono essere estese alla procedura fallimentare. Infatti, in materia fallimentare il principio fondamentale è che le spese sostenute dal creditore per l'attività svolta per insinuarsi al passivo del fallimento sono limitate alle sole spese vive borsuali, per cui riconoscere il rimborso delle spese forfettariamente determinate in favore del concessionario non solo violerebbe il principio della par condicio creditorum, assicurando un trattamento preferenziale per tale creditore, ma violerebbe anche il principio della cristallizzazione dei crediti al momento dell'apertura del concorso. (fb) (riproduzione riservata)

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata).

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]