T. Forlì - Int. fin. - Forma del contratto quadro e nullità.

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Data di riferimento: 
20/01/2010

Tribunale di Forlì, 20 gennaio 2010 - Est. Pazzi.

Intermediazione finanziaria - Prescrizioni di forma - Contratto quadro - Necessità - Ordini di acquisto - Esclusione - Convalida del contratto - Esclusione.

La prescrizione di forma, a pena di nullità, di cui all'art. 6, comma 1, lett. c) della legge 1/1991, dell'art. 18 del d. lgs. 415/1996 nonché dell'art. 23 del d. lgs. 58/1998 deve intendersi riferita al c.d. contratto quadro o master agreement, con la conseguenza che i singoli ordini di borsa costituiscono solo un momento esecutivo del precedente negozio che rappresenta un necessario presupposto dei successivi contratti di mandato. La mancata stipulazione del contratto-quadro fra l'intermediario autorizzato ed il cliente determina, pertanto, la nullità dell'ordine conferito nel corso del rapporto e non vale a sanare il vizio il fatto che l'ordine sia stato conferito per iscritto dai clienti dal momento che l'ordine non ha il contenuto del contratto quadro non concluso. Il difetto di forma in questione comporta la nullità del negozio e non è ammissibile la convalida dello stesso stante la previsione di cui all'art. 1423 cod. civ.. (mb) (riproduzione riservata)

(Titolo, provvedimento e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]