Tribunale di Venezia – Ammissibilità del concordato minore con prosecuzione del mutuo ipotecario relativo all’abitazione principale.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
06/04/2023

Tribunale Venezia, 06 Aprile 2023. Est. Bianchi.

Concordato Minore - Prosecuzione del mutuo ipotecario – Abitazione principale - Art. 75 co. 3 CCII - Bene gravato da ipoteca - Ammissibilità – Condizioni.

Nonostante l’art. 67 co. 5 ccii sia dettato con riferimento alla diversa procedura dell’accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore e non sia, quindi, direttamente applicabile nell’ambito del concordato minore (il quale prevede la possibilità del rimborso, alle scadenze pattuite, del solo mutuo relativo all’acquisto di beni strumenti all’esercizio dell’impresa – art. 75 co. 3 ccii -), è comunque ipotizzabile che il debitore predisponga un concordato minore proponendo ai suoi creditori la misura e la modalità della loro soddisfazione e prevedendo, al contempo, che il credito garantito da ipoteca per l’acquisto della casa di abitazione sia pagato in conformità al piano di ammortamento, e ciò previo consenso del creditore ipotecario; rilevato che, in un siffatto caso, gli altri creditori potranno, se del caso, contestare la convenienza della proposta ai sensi dell’art. 80 co. 3 CCII.

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29808.pdf

[Cfr anche in questa rivista: Tribunale Forlì, 14 Gennaio 2023 - https://www.unijuris.it/node/6847].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza