Tribunale di Udine - Concordato minore liquidatorio con apporto di finanza esterna: risulta ammissibile la proposta volta all’accesso a quella procedura che risulti formulata da un imprenditore individuale cancellatosi dal registro delle imprese.

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Data di riferimento: 
21/03/2026

Tribunale di Udine, Sez. II civ. – Procedure concorsuali, 21 marzo 2026 (data della pronuncia) – Giudice designato Lorenzo Massarelli.

Concordato minore di tipo liquidatorio con apporto di finanza esterna – Proposta di accesso avanzata da un imprenditore individuale cancellatosi dal registro delle imprese –– Ammissibilità – Inapplicabilità del divieto previsto dall’art. 33, quarto comma, C.C.I. – Fondamento.

Si deve considerare ammissibile, non ostando a ciò la previsione di cui all’art. 33, comma 4, C.C.I., il concordato minore liquidatorio con apporto di finanza esterna, idoneo ad incrementare l’attivo disponibile, che risulti proposto da un imprenditore individuale cancellatosi dal registro imprese, malgrado gran parte dell’indebitamento oggetto della proposta risulti di natura tributaria e fiscale verosimilmente maturato nel corso della precedente attività, ciò per evitare che soggetti di quel tipo siano privati di uno strumento di risoluzione della crisi di tipo negoziale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/34640/CrisiImpresa?Tribunale-di-Udine%3A-ammissibile-il-concordato-minore-dell%E2%80%99imprenditore-individuale-cancellato

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza