Tribunale di Terni - Fittizio trasferimento di sede all’estero e giurisdizione
Inserito da Francesco Gabassi il Mar, 26/04/2011 - 17:32Tribunale di Terni, 7 febbraio 2011 - Pres. Lanzellotto - Rel. Vella
In caso di trasferimento della sede dell'impresa in un paese extracomunitario, non è applicabile il Regolamento CE 1346/2000 (basato sulla nozione di Center of main interest). Tuttavia, l'applicazione dell'art. 9 comma 2 legge fallimentare, secondo cui il trasferimento della sede avvenuto nell'anno precedente all'iniziativa di fallimento è irrilevante ai fini dello spostamento della competenza per la dichiarazione di fallimento, si può estendere anche ai fini della giurisdizione, a maggior ragione in presenza di fatti sintomatici della fittizietà del trasferimento stesso. (dott. Alessandro Liardo - riproduzione riservata)