Tribunale di La Spezia – Liquidazione controllata e parametri per l’esclusione dalla liquidazione, a norma dell’art. 268, comma 4, lett. b) CCII, dei redditi necessari al mantenimento del debitore.
Inserito da Francesco Gabassi il Lun, 17/04/2023 - 10:02Trib. La Spezia, 10 febbraio 2023, Pres. Brusacà, Est. Gaggioli
Beni non compresi nella liquidazione controllata – Redditi necessari al mantenimento del debitore esclusi dalla liquidazione – Riferimento alle norme del c.p.c. (art. 545 c.p.c.) in materia di pignoramento – Insussistenza.
In materia di liquidazione controllata, il Tribunale a norma dell’art. 268, comma 4, lett. b) CCII – esclude dalla liquidazione i redditi del debitore necessari al mantenimento della sua famiglia, senza essere vincolato dalle norme in materia di pignoramento dettate dal codice di procedura civile (quali, ad esempio, l’art. 545 c.p.c.). I limiti di pignorabilità previsti dalle norme del diritto processuale costituiscono meri limiti valutabili dal Tribunale ed eventualmente utilizzabili in ragione della peculiarità del caso specifico.
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