Unijuris 2.0 - Osservatorio sulla Giurisprudenza Fallimentare
Published on Unijuris 2.0 - Osservatorio sulla Giurisprudenza Fallimentare (https://www.unijuris.it)

Home > Tribunale di Roma - Composizione negoziata: il giudice investito della richiesta di conferma delle misure protettive non può sindacare l'avvenuta archiviazione disposta dalla camera di commercio come da relazione finale dell'esperto.

Tribunale di Roma - Composizione negoziata: il giudice investito della richiesta di conferma delle misure protettive non può sindacare l'avvenuta archiviazione disposta dalla camera di commercio come da relazione finale dell'esperto.

Inserito da Francesco Gabassi il Ven, 03/10/2025 - 15:59
Data di riferimento: 
08/08/2025

Tribunale di Roma, Sez. XIV civ., 08 agosto 2025 – Giudice Claudio Tedeschi.

Composizione negoziata della crisi – Prospettive di risanamento - Parere negativo espresso dall'esperto in sede di relazione finale – Archiviazione disposta dal segretario generale della camera di commercio - Natura amministrativa del provvedimento - Insindacabilità da parte del giudice – Revoca delle misure protettive – Possibilità di fare ricorso ad uno strumento di regolazione della crisi – Necessario rispetto del termine previsto dall'art. 17, comma 8. C.C.I.

Con riferimento alla procedura di composizione negoziata come avviata ai sensi dell'art. 12 C.C.I. dall'imprenditore in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario deve escludersi, in difetto di una norma espressa che ciò autorizzi, che il giudice ordinario, investito del percorso volto alla conferma delle misure protettive, possa in quel contesto procedere allo scrutinio decisionale e valutativo del provvedimento finale –oltre che dei precedenti atti della relativa serie procedimentale da esso presupposti- con cui il segretario generale della camera di commercio, secondo quanto previsto dall’art. 17, comma 5, C.C.I., ha disposto l’archiviazione di quella procedura sulla scorta della relazione finale nella quale l’esperto, ritenute non riscontrabili concrete prospettive di risanamento, ha presentato correlativa richiesta, così da sostituire a quanto ivi espresso le proprie determinazioni e sottese valutazioni. Ciò, infatti, comporterebbe che il decidente dovrebbe verificare in via immediata e diretta le modalità di espletamento di una attività che, riguardata sotto i profili sia soggettivo che oggettivo, è espressione di una funzione amministrativa, demandata e gestita dalla camera di commercio e ciò sia quanto alle forme e alla conduzione della negoziazione, sia alla legittimità del provvedimento intervenuto a conclusione della stessa e che nell’attuale sistema di disciplina non è consentito. Deve, peraltro osservarsi che l’intero sistema normativo di disciplina di quella procedura, come caratterizzata dalla volontarietà, riservatezza e stragiudizialità è comunque coerente nel senso che eventuali situazioni sopravvenute, laddove effettivamente utili a condurre ad una ristrutturazione del debito, potrebbero essere valorizzate nel contesto di uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza, per la cui proposizione, secondo quanto previsto dall’art. 40, comma 10, ultima parte, C.C.I., non è di impedimento la pendenza di eventuale procedimento di apertura della liquidazione giudiziale della debitrice ancora non concluso, purché vi si faccia ricorso nel rispetto della barriera temporale stabilita da detta disposizione (sessanta giorni dalla comunicazione ex art. 17, comma 8, C.C.I.). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-roma-8-agosto-2025-est-tedeschi [1]

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/33575/CrisiImpresa?Composizione-negoziata%2C-archiviazione-della-procedura-e-limiti-alla-sindacabilit%C3%A0-giudiziale-della-relazione-dell%E2%80%99esperto [2]

Uffici Giudiziari: 
Tribunale di Roma [3]
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Art. 17 - Accesso alla composizione negoziata e suo funzionamento. [4]
Art. 18 - Misure protettive. [5]
Art. 19 - Procedimento relativo alle misure protettive e cautelari. [6]
Art. 40 - Domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale. [7]

Source URL:https://www.unijuris.it/node/8687

Links
[1] https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-roma-8-agosto-2025-est-tedeschi [2] https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/33575/CrisiImpresa?Composizione-negoziata%2C-archiviazione-della-procedura-e-limiti-alla-sindacabilit%C3%A0-giudiziale-della-relazione-dell%E2%80%99esperto [3] https://www.unijuris.it/taxonomy/term/228 [4] https://www.unijuris.it/taxonomy/term/742 [5] https://www.unijuris.it/taxonomy/term/743 [6] https://www.unijuris.it/taxonomy/term/744 [7] https://www.unijuris.it/taxonomy/term/765