Tribunale di Verona – Concordato minore: considerazioni in tema di possibile accesso anche da parte di una persona fisica già titolare di un’impresa minore cessata da più di un anno e di non necessità che risulti meritevole.
Inserito da Francesco Gabassi il Ven, 06/02/2026 - 15:21Tribunale di Verona, Sez II civ., 18 luglio 2025 (data della pronuncia) – Giudice designato Luigi Pagliuca.
Concordato minore – Imprenditore individuale cancellato, da lì in poi lavoratore dipendente – Debitoria contratta in misura considerevole anche successivamente alla cancellazione – Preclusione all’accesso ex art. 33, comma 4, CCII – Inapplicabilità.
Concordato minore – Omologabilità – Necessaria ricorrenza del requisito della c.d. “meritevolezza” - Esclusione – Differenza rispetto ad altre procedure.
Con riferimento alla domanda di accesso alla procedura di concordato minore presentata da un soggetto, persona fisica, sovraindebitato, già titolare di un’impresa individuale cessata da più di un anno, da lì in poi lavoratore dipendente, deve ritenersi, a prescindere dalla questione relativa all’applicabilità o meno del divieto d’accesso a quella procedura previsto dall’art. 33, comma 4, C.C.I., anche all’imprenditore minore persona fisica (oltre che a quello costituito in forma di organizzazione collettiva e, in particolare, di società), va chiarito che detta preclusione normativa non opera quando la condizione di sovraindebitamento del ricorrente risulti determinata anche da debiti, per importi considerevoli, contratti successivamente alla cancellazione senza alcun collegamento con l’attività d’impresa pregressa, non essendo tale fattispecie equiparabile a quella considerata nel citato articolo, che viene in evidenza quando il debito ha tutto origine dall’attività imprenditoriale cessata. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)
Ai fini dell’omologazione della proposta di concordato minore non è richiesta anche la ricorrenza del c.d. requisito della “meritevolezza”, come invece richiesto per accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, all’esdebitazione dell’incapiente o al beneficio dell’esdebitazione a seguito della liquidazione controllata
