Corte di Giustizia UE – Interpretazione della direttiva UE 93/2013, articolo 6, paragrafo 1 e 7, paragrafo 1, in tema di modalità di valutazione di clausole abusive inserite in contratti stipulati da un consumatore poi personalmente fallito.
Inserito da Francesco Gabassi il Gio, 19/02/2026 - 10:58Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Sez. quarta, 03 luglio 2025, Causa C-582/23 - Pres. I. Jarukaitis, Rel. N. Jaaskinen.
Fallimento di un consumatore – Insinuazione al passivo del credito di una banca – Presenza di clausole abusive nel contratto da cui scaturisce - Articolo 6, paragrafo 1, e articolo 7, paragrafo 1, della direttiva UE 93/2013 – Interpretazione - Poteri e obblighi cui il giudice nazionale deve attenersi alla luce di dette disposizioni per valutarne la portata.
Ai sensi del ventiquattresimo considerando della direttiva UE 93/13 che prevede che le autorità giudiziarie e gli organi amministrativi degli Stati membri devono disporre dei mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione delle clausole abusive contenute nei contratti stipulati con i consumatori e con riferimento a due questioni pregiudiziali sollevate, nell’ambito di una procedura fallimentare riguardante un consumatore in stato di fallimento personale, in merito alla definizione di un piano di rimborso dei creditori di quest’ultimo, tra cui una banca, avanti ad un tribunale polacco, aventi ad oggetto in particolare il disposto degli artt. 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, di detta direttiva, da parte della Corte si è così affermato: “1) L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, letti alla luce del principio di effettività, ostano a una normativa nazionale la quale preveda che, nell’ambito di una procedura fallimentare relativa a persone fisiche, dopo che l’elenco dei crediti sia stato approvato da un organo giurisdizionale, senza che lo stesso abbia esaminato il carattere eventualmente abusivo delle clausole del contratto di cui trattasi, e dopo che la procedura sia stata avviata dinanzi al tribunale fallimentare, quest’ultimo sia vincolato da tale elenco, sicché non può valutare il carattere abusivo delle clausole contenute in un contratto di mutuo sul quale si fonda un credito iscritto in detto elenco, né modificare tale elenco, ma deve sospendere la procedura e rimettere al suddetto organo giurisdizionale la questione del carattere eventualmente abusivo di tali clausole; 2) L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, di detta direttiva, letti alla luce dl principio di effettività, ostano a una normativa nazionale che, nell’ambito di una procedura fallimentare relativa a persone fisiche, non preveda la possibilità, per il tribunale fallimentare, di disporre provvedimenti provvisori diretti a regolare la situazione del fallito in attesa di una decisione che concluda l’esame del carattere abusivo delle clausole contenute in un contratto di mutuo su cui si fonda un credito iscritto nell’elenco dei crediti approvato da un altro organo giurisdizionale, senza che quest’ultimo abbia esaminato il carattere eventualmente abusivo delle clausole del contratto di cui trattasi.
