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Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano - Concordato preventivo e transazione fiscale: illegittima la riscossione dei debiti tributari originari prima della risoluzione dell’accordo.

Inserito da Francesco Gabassi il Mer, 21/10/2026 - 11:31
Data di riferimento: 
14/07/2026

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, Sez. III, 14 luglio 2026, n. 2881 – Pres. Adele Marcellini, Rel. Santi Giuffré, Giud. Giacomo Lorenzo Botteri.

Concordato preventivo – Transazione fiscale – Debiti tributari certi e potenziali – Giudizi tributari pendenti – Cessazione della materia del contendere – Atti di riscossione successivi – Illegittimità.

In tema di concordato preventivo con transazione fiscale, l’omologazione della proposta concordataria, ove comprenda debiti tributari certi e potenziali, anche sub iudice, determina la sostituzione della pretesa tributaria originaria con quella risultante dall’accordo omologato e comporta la cessazione della materia del contendere nei giudizi tributari pendenti aventi a oggetto i medesimi debiti. Ne consegue l’illegittimità degli atti di riscossione emessi dall’Amministrazione finanziaria per il recupero degli importi tributari originari, non potendo essere richiesto al contribuente un pagamento diverso da quello previsto dalla transazione fino all’eventuale risoluzione del concordato per inadempimento, che consente la riespansione della pretesa fiscale originaria. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/cgt1-milano-14-luglio-2026-n-2881-pres-marcellini-est-giuffre [1]

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/35106/CrisiImpresa?L%27omologazione-del-concordato-preventivo-comprensivo-della-transazione-fiscale-sostituisce-il-credito-tributario-originario [2]

[Cfr in questa rivista anche Corte di Cassazione, Sez. V civ., 29 aprile 2022, n. 13471 – https://www.unijuris.it/node/6290 [3] ; Tribunale di Piacenza, Sez. civ. Tribunale fallimentare, 26 novembre 2024 (data della pronuncia) – https://www.unijuris.it/node/8170 [4] ]

Commento 

La pronuncia della CGT di Milano si colloca nel solco della giurisprudenza di legittimità che riconosce alla transazione fiscale omologata un effetto sostitutivo della pretesa tributaria originaria con quella concordataria. L’effetto riguarda anche i debiti contestati in giudizi ancora pendenti, se compresi nell’accordo. Il principio più significativo è che l’Amministrazione finanziaria non può ignorare la transazione omologata e procedere alla riscossione degli importi originari come se l’accordo non fosse intervenuto. Finché il concordato rimane efficace, il contribuente è tenuto a eseguire quanto previsto dal piano; soltanto l’eventuale risoluzione per inadempimento può consentire la riespansione della pretesa fiscale originaria.

Uffici Giudiziari: 
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano [5]
Concetti di diritto fallimentare: 
transazione fiscale [6]
concordato preventivo [7]
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Art. 84 - Finalità del concordato preventivo e tipologie di piano. [8]
Art. 88 - Trattamento dei crediti tributari e contributivi. [9]
Art. 117 - Effetti del concordato per i creditori. [10]
Art. 119 - Risoluzione del concordato. [11]

Source URL:https://www.unijuris.it/node/9490

Links
[1] https://dirittodellacrisi.it/articolo/cgt1-milano-14-luglio-2026-n-2881-pres-marcellini-est-giuffre [2] https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/35106/CrisiImpresa?L%27omologazione-del-concordato-preventivo-comprensivo-della-transazione-fiscale-sostituisce-il-credito-tributario-originario [3] https://www.unijuris.it/node/6290 [4] https://www.unijuris.it/node/8170 [5] https://www.unijuris.it/taxonomy/term/1179 [6] https://www.unijuris.it/taxonomy/term/121 [7] https://www.unijuris.it/taxonomy/term/119 [8] https://www.unijuris.it/taxonomy/term/809 [9] https://www.unijuris.it/taxonomy/term/813 [10] https://www.unijuris.it/taxonomy/term/842 [11] https://www.unijuris.it/taxonomy/term/844