Corte di Cassazione (13471/2022) – Concordato preventivo e accettazione della proposta di transazione fiscale: l'omologazione comporta che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere in un processo tributario avente lo stesso oggetto.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
29/04/2022

Corte di Cassazione, Sez. V civ., 29 aprile 2022, n. 13471 – Pres. Ernestino Luigi Bruschetta, Rel. Salvatore Leuzzi.

Proposta di concordato preventivo – Transazione fiscale – Omologazione di entrambe – Processo tributario – Ricorso per Cassazione pendente – Declaratoria della cessazione della materia del contendere – Necessaria pronuncia – Eventuale inadempimento del concordato – Risoluzione dello stesso – Effetto - Riespandersi del potere impositivo dell'Erario.

Nel processo tributario la transazione fiscale ex art. 182 ter L. fall., conclusa dalle parti ed omologata dal competente Tribunale, sopravvenuta alla sentenza impugnata con il ricorso per Cassazione, impone di definire tale ricorso con la declaratoria della cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo negoziale, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata oltre che dell'originario avviso di accertamento, riespandendosi il potere impositivo erariale solo ove la transazione in parola venga meno in conseguenza dell'inadempimento del contribuente e della disposta risoluzione del concordato preventivo. (Massima Ufficiale)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-5-29-aprile-2022-n-13471-pres-bruschetta-est-leuzzi

[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. V civ., 06 agosto 2020, n. 16755 https://www.unijuris.it/node/5371].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: