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Tribunale di Milano - Concordato semplificato: presupposti perché risulti omologabile e modalità di riscontro della loro sussistenza.

Inserito da Francesco Gabassi il Mer, 04/11/2026 - 10:51
Data di riferimento: 
28/05/2026

Tribunale di Milano, Sez. II civ. – Crisi d’Impresa, 28 maggio 2026 (data della pronuncia) – Pres. Caterina Macchi, Rel. Lorenzo Lentini, Giud. Maria Antonietta Ricci.

Concordato semplificato – Omologazione – Assenza di pregiudizio per i creditori rispetto alla liquidazione giudiziale – Garanzia del riconoscimento di una qualche utilità per ciascuno – Rispetto nella distribuzione del valore di liquidazione della regola della priorità assoluta – Presupposti necessari.

Concordato semplificato – Omologazione – Assenza di pregiudizio per i creditori – Comparazione con la liquidazione giudiziale – Azioni di responsabilità – Poteri del liquidatore.

Nel concordato semplificato, il requisito dell’assenza di pregiudizio per i creditori deve essere verificato attraverso un giudizio comparativo concreto con lo scenario della liquidazione giudiziale, considerando in particolare, con riferimento alla proposta concordataria, l’apporto di finanza esterna messa a disposizione da un socio della ricorrente subordinatamente all’omologa, che verrebbero meno nello scenario liquidatorio alternativo, nonché la diversa valorizzazione dell’azienda il cui valore in quel diverso alternativo contesto si assottiglierebbe sensibilmente stante la progressiva perdita di valore dell’avviamento fino all’azzeramento in ipotesi di vendita atomistica. L’omologazione del concordato semplificato risulta infatti ammissibile quando il piano garantisca l’assenza di pregiudizio per i creditori ed un’utilità economicamente apprezzabile per ciascuno, la cui soddisfazione deve aver luogo nel rispetto dell’ordine delle cause legittime di prelazione, vale a dire mediante applicazione della regola della priorità assoluta, eccezion fatta per quanto concerne la finanza esterna. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata).

Ai fini della verifica dell'assenza di pregiudizio per i creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale, richiesta dall'art. 25-sexies, comma 5, CCII, non può attribuirsi esclusivo rilievo alla possibilità di esperire azioni di responsabilità in sede di liquidazione giudiziale, posto che, in forza del richiamo all'art. 115 CCII contenuto nell'art. 25-septies, comma 1, CCII, anche il liquidatore nominato a seguito dell'omologazione del concordato semplificato può esercitare l'azione sociale di responsabilità e le azioni dirette al recupero dei crediti. Il presumibile risultato di tali iniziative, essendo conseguibile in entrambi gli scenari liquidatori, non costituisce pertanto, di per sé, un elemento differenziale idoneo a dimostrare il carattere pregiudizievole della proposta concordataria.

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-milano-28-maggio-2026-pres-macchi-est-lentini [1]

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/35243/CrisiImpresa?Concordato-semplificato%3A-valore-di-liquidazione%2C-finanza-esterna-e-giudizio-di-convenienza-rispetto-alla-liquidazione-giudiziale [2]

Commento

Il decreto del Tribunale di Milano del 28 maggio 2026 riveste particolare interesse perché chiarisce diversi aspetti dell'omologazione del concordato semplificato, privilegiando una valutazione concreta delle prospettive di soddisfacimento dei creditori rispetto a un approccio meramente formale. Merita particolare attenzione l'affermazione secondo cui il mancato coinvolgimento di tutti i creditori nella composizione negoziata non preclude necessariamente l'accesso al concordato semplificato, quando la prosecuzione delle trattative sia divenuta inutile per il venir meno delle effettive possibilità di risanamento. Ancora più significativo appare il passaggio relativo alle azioni di responsabilità. Il Tribunale, valorizzando il richiamo all'art. 115 CCII contenuto nell'art. 25-septies, riconosce al liquidatore del concordato semplificato la possibilità di esercitare tali azioni, escludendo così che esse rappresentino necessariamente un vantaggio esclusivo della liquidazione giudiziale. La pronuncia assume particolare interesse anche nel confronto con il precedente dello stesso Tribunale del 17 dicembre 2024. Infine, il decreto conferma che il giudizio di convenienza deve fondarsi su una comparazione effettiva degli scenari liquidatori, considerando la finanza esterna, la conservazione del valore aziendale e l'utilità concretamente conseguibile da ciascun creditore.

Uffici Giudiziari: 
Tribunale di Milano [3]
Concetti di diritto fallimentare: 
concordato semplificato [4]
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Art. 4 - Doveri delle parti. [5]
Art. 17 - Accesso alla composizione negoziata e suo funzionamento. [6]
Art. 25 sexies - Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio. [7]
Art. 25 septies - Disciplina della liquidazione del patrimonio. [8]

Source URL:https://www.unijuris.it/node/9525

Links
[1] https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-milano-28-maggio-2026-pres-macchi-est-lentini [2] https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/35243/CrisiImpresa?Concordato-semplificato%3A-valore-di-liquidazione%2C-finanza-esterna-e-giudizio-di-convenienza-rispetto-alla-liquidazione-giudiziale [3] https://www.unijuris.it/taxonomy/term/251 [4] https://www.unijuris.it/taxonomy/term/1126 [5] https://www.unijuris.it/taxonomy/term/729 [6] https://www.unijuris.it/taxonomy/term/742 [7] https://www.unijuris.it/taxonomy/term/1139 [8] https://www.unijuris.it/taxonomy/term/1140