Art. 303 - Effetti del provvedimento di liquidazione., Art. 54 - Misure cautelari e protettive.

Corte di Cassazione (5937/2018) – Anche la domanda riconvenzionale per un credito in compensazione, risulta improponibile per effetto della messa in liquidazione coatta amministrativa della società nei cui confronti è svolta.

Corte di Cassazione, Sez. II civ., 12 marzo 2018, n. 5937 – Pres. Lina Matera, Rel. Antonio Oricchio.

Giudizio in corso – Domanda riconvenzionale di compensazione -  Accertamento di  controcredito - Impresa nei cui confronti è proposta -   Assoggettamento a liquidazione coatta amministrativa  - Improponibilità.

Data di riferimento: 
12/03/2018
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]