Corte di Cassazione (5937/2018) – Anche la domanda riconvenzionale per un credito in compensazione, risulta improponibile per effetto della messa in liquidazione coatta amministrativa della società nei cui confronti è svolta.

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Data di riferimento: 
12/03/2018

Corte di Cassazione, Sez. II civ., 12 marzo 2018, n. 5937 – Pres. Lina Matera, Rel. Antonio Oricchio.

Giudizio in corso – Domanda riconvenzionale di compensazione -  Accertamento di  controcredito - Impresa nei cui confronti è proposta -   Assoggettamento a liquidazione coatta amministrativa  - Improponibilità.

L'assoggettamento di una impresa a liquidazione coatta amministrativa in corso di giudizio, comporta, con riguardo alla controversia promossa contro detta impresa per l'accertamento e il soddisfacimento di un credito, l'improponibilità della domanda stessa anche quando venga proposta come domanda riconvenzionale avente ad oggetto un credito opposto in compensazione. (Massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/22123.pdf

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: