Corte di Cassazione (5937/2018) – Anche la domanda riconvenzionale per un credito in compensazione, risulta improponibile per effetto della messa in liquidazione coatta amministrativa della società nei cui confronti è svolta.
Inserito da Francesco Gabassi il Dom, 28/07/2019 - 10:40
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Data di riferimento:
12/03/2018
Corte di Cassazione, Sez. II civ., 12 marzo 2018, n. 5937 – Pres. Lina Matera, Rel. Antonio Oricchio.
Giudizio in corso – Domanda riconvenzionale di compensazione - Accertamento di controcredito - Impresa nei cui confronti è proposta - Assoggettamento a liquidazione coatta amministrativa - Improponibilità.
L'assoggettamento di una impresa a liquidazione coatta amministrativa in corso di giudizio, comporta, con riguardo alla controversia promossa contro detta impresa per l'accertamento e il soddisfacimento di un credito, l'improponibilità della domanda stessa anche quando venga proposta come domanda riconvenzionale avente ad oggetto un credito opposto in compensazione. (Massima ufficiale)
Uffici Giudiziari:
Concetti di diritto fallimentare:
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: