Corte di Cassazione (20862/2024) - Liquidazione coatta amministrativa delle assicurazioni: i riparti parziali sono impugnabili, non come in generale secondo le modalità ex art. 213, comma 3, L.F., ma secondo quelle di cui agli artt. 98 e 99 L. Fall.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 25 luglio 2024, n. 20862 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Alberto Pazzi.
Liquidazione coatta amministrativa delle assicurazioni – Impugnabilità dei riparti parziali – Modalità previste dagli artt. 98 e 99 L. Fall. - Applicazione - Fondamento.
In tema di liquidazione coatta amministrativa, i riparti parziali sono impugnabili facendo applicazione analogica della procedura prevista per il riparto finale, secondo le modalità previste dall'art. 213, comma 3, l.fall., mentre nella liquidazione coatta amministrativa delle assicurazioni i riparti parziali sono impugnabili secondo le modalità previste dagli artt. 98 e 99 l.fall., in ragione del combinato disposto degli artt. 261, comma 3, e 254, comma 2, del d.lgs. n. 209 del 2005. (Massima Ufficiale)
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[la suesposta massima riassume i seguenti principi di diritto enunciati nello specifico dalla Corte: “ i) nella liquidazione coatta amministrativa i riparti parziali sono impugnabili, in analogia con quanto espressamente previsto per i riparti finali, in ragione dell’identico carattere di stabilità che caratterizza ambedue le forme di riparto; ii) nella liquidazione coatta amministrativa i riparti parziali si impugnano facendo applicazione analogica della procedura prevista per il riparto finale, anche in ossequio al principio generale ricavabile dall’art. 117, comma 1, l. fall. secondo cui, in assenza di specifiche norme al riguardo, sussiste un unico e coincidente modulo procedimentale per la predisposizione, l’approvazione e l’impugnazione dei riparti, siano essi parziali o finale, all’interno della medesima procedurale concorsuale; iii) di conseguenza, nella liquidazione coatta amministrativa regolata dalla legge fallimentare i riparti parziali sono impugnabili, in analogia con quanto espressamente previsto per i riparti finali, secondo le modalità previste dall’art. 213, comma 3, l. fall., mentre nella liquidazione coatta amministrativa delle assicurazioni i riparti parziali sono impugnabili, in analogia con quanto espressamente previsto per i riparti finali, secondo le modalità previste per l’impugnazione dei riparti finali dal combinato disposto degli artt. 261, comma 3, e 254, comma 2, c.d.a., vale a dire attraverso l’opposizione disciplinata dagli artt. 98 e 99 l. fall.”].