Corte di Cassazione (19288/2026) – Liquidazione giudiziale: ai fini del rigetto della istanza di insinuazione al passivo di una banca, la concessione abusiva di credito non determina automaticamente la nullità di un contratto di finanziamento.
Inserito da Francesco Gabassi il Lun, 20/07/2026 - 15:21Corte di Cassazione, Sez. I civ., 11 giugno 2026, n. 19288 – Pres. Francesco Terrusi, Rel. Luigi D’Orazio.
Liquidazione giudiziale – Istanza di una banca di insinuazione al passivo – Credito conseguente ad abusiva concessione – Rigetto per nullità del contratto di finanziamento – Ragione insufficiente – Necessità dell’essersi consumato un reato-contratto o dell’essersi accertato un intento funzionalmente predatorio del finanziatore.
