Tribunale di Milano – Amministrazione straordinaria e insinuazione al passivo da parte dei sindaci del credito per compensi maturati: proponibilità da parte della Procedura di un'eccezione di inadempimento e di un'azione di responsabilità.

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Data di riferimento: 
26/02/2024

Tribunale di Milano, Sez. II civ., 26 febbraio 2024 – Pres. Luisa Vasile, Rel. Sergio Rossetti, Giud. Luca Giani.

Amministrazione straordinaria – Sindaco della società ammessa a quella procedura – Insinuazione al passivo del credito per compensi maturati – Rigetto della domanda – Opposizione - Inadempimento del sindaco ai propri doveri istituzionali in favore della società in bonisOrgani opposti della procedura - Proposizione di un'eccezione in tal senso - Prova dell'avvenuto corretto adempimento da fornirsi da parte dell'opponente - Mancata allegazione – Rigetto del ricorso.

Eccezione di inadempimento sollevata nei confronti del sindaco – Replica da parte di questi - Prova dell'avvenuto corretto adempimento del mandato – Aspetti in cui deve consistere per risultare valida.

Amministrazione straordinaria - Sindaco della società – Stato passivo - Mancato riconoscimento per inadempimento del diritto a compenso – Motivo valido anche per esperire nei suoi confronti un'azione di responsabilità.

Il sindaco effettivo che agisce in giudizio nei confronti della società per la corresponsione della propria retribuzione riveste la posizione di creditore e, come tale, deve per ottenerne il riconoscimento dare prova della fonte contrattuale del proprio diritto, limitandosi ad allegare l'inadempimento della parte debitrice del corrispettivo; per contro è facoltà della parte convenuta di sollevare, a sua volta, eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c., quale causa impeditiva ex art. 2697, comma 2, c.c. del diritto di credito azionato e ciò postula l'allegazione, da parte dell'eccipiente, di uno specifico comportamento negligente e la doverosità della condotta non tenuta dall'istante in relazione al mandato ricevuto. In particolare, nel caso dell'insinuazione al passivo dei compensi maturati dai componenti del collegio sindacale della società poi assoggettata ad Amministrazione Straordinaria, gli organi della procedura sono legittimati, al fine di respingerne le istanze, ad eccepire l'inadempimento da parte degli stessi ai propri doveri istituzionali in favore della società in bonis e, per effetto della proposizione di tale eccezione, i sindaci interessati, ai fini dell’ammissione al passivo del proprio credito, sono tenuti a fornire la prova di avere correttamente e fedelmente adempiuto il mandato ricevuto. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

L'intervenuto adempimento del sindaco ai propri doveri istituzionali verso la società postula in tal caso: (i) la prova dell'effettuazione da parte dello stesso di tutte le attività proattive di natura ispettiva, consultiva e di controllo della legittimità sostanziale dell'operato degli amministratori, rientranti nella cd. vigilanza in senso stretto, volte a rilevare e prevenire potenziali atti di malagestio compiuti dagli organi sociali, e, al contempo, (ii) nel caso di rilevati atti di negligente amministrazione, la prova positiva del tempestivo espletamento delle opportune attività reattive di segnalazione e sollecitazione degli organi competenti, al fine di evitare ovvero di contenere il prodursi di un danno a carico della società o dei soci di essa. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Il medesimo inadempimento posto dalla Procedura di amministrazione straordinaria a fondamento dell'eccezione ex art. 1460 c.c., dotata unicamente di efficacia sospensiva dell'obbligo di corresponsione al sindaco della controprestazione da parte dell'eccipiente, ben può essere posto ulteriormente alla base dell'affermazione di un profilo di responsabilità rilevante ex art. 2407, comma 2, c.c., idoneo, a sua volta, a fondare una pretesa risarcitoria in capo alla stessa per il ristoro del danno subito per effetto delle condotte negligenti dell'organo di vigilanza. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-milano-18-gennaio-2024-pres-vasile-est-rossetti

[in tema di ammissibilità in sede di opposizione allo stato passivo di nuove eccezioni da parte del curatore, cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sez. I, 06 Ottobre 2020, n. 21490 https://www.unijuris.it/node/5397; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 06 settembre 2019, n. 22386 https://www.unijuris.it/node/5150; in tema di onere probatorio cui è tenuto il curatore che sollevi l'eccezione d'inadempimento della prestazione da parte del sindaco ai fini di escludere l'ammissione al passivo fallimentare del di lui credito da compenso professionale: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 17 maggio 2021, n. 13207 https://www.unijuris.it/node/5701].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: