Tribunale di Venezia – Esperibilità da parte del curatore dell'azione di responsabilità spettante ai creditori nei confronti degli amministratori e dei sindaci di una s.r.l. fallita. Limite delle facoltà riconosciute all'ausiliario del giudice (CTU).

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Data di riferimento: 
28/02/2024

Tribunale di Venezia, Sez. Impresa, 28 febbraio 2024 (data della pronuncia) – Pres. Lina Tosi, Rel. Fabio Doro, Giudice Maddalena Bassi.

Amministratori e sindaci di società fallita - Azione di responsabilità spettante ai creditori promossa dal curatore nei loro confronti- Esperibilità anche nel caso di fallimento di una S.r.l. - Fondamento.

Fallimento – Azione di responsabilità ex art. 146 L.F. verso i precedenti amministratori e sindaci - Giudice – Decisione della causa – Ricorso all'ausilio di un CTU – Fondamento - Limiti delle facoltà a quello riconosciute.

L'azione di responsabilità esercitata dal curatore nei confronti degli amministratori e dei sindaci della società fallita ex art. 146 L.F. compendia in sé entrambe le azioni di responsabilità disciplinate dalla normativa codicistica in materia di società di capitali, sia quindi l'azione sociale di responsabilità, sia l'azione di responsabilità spettante ai creditori e ciò anche se abbia a riferimento, non solo i creditori di una S.p.a. ma anche quelli [come nello specifico] di una S.r.l; .ciò pur in mancanza di una disposizione analoga all'art. 2394 bis c.c., dovendosi ritenere identica la ratio che sottende alla tutela dei creditori sociali nei diversi tipi societari. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Nel corso del giudizio di responsabilità, il giudice, senza essere minimamente condizionato dalla volontà delle parti, può ricorrere ogniqualvolta lo ritenga necessario, vale a dire laddove la definizione della causa richieda valutazioni specifiche che esulano dal sapere comune perché postulano una particolare conoscenza tecnica che non possiede, all'ausilio di un CTU che, in tal caso, può anche acquisire documenti pubblicamente consultabili nei limiti in cui risultino necessari, sul piano tecnico appunto, a riscontrare la correttezza delle affermazioni e produzioni documentali delle parti, ovvero quando emerga l'indispensabilità dell'accertamento di una situazione di comune interesse, indicandone la fonte di acquisizione e sottoponendoli al vaglio del contradditorio, ma non può ricercare aliunde ciò che costituisce materia rimessa all'onere di allegazione e prova delle parti stesse, in particolare della curatela che quell'azione ha promosso. (Pierluig Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/31248/CrisiImpresa?Azione-di-responsabilit%C3%A0-ex-art.-146-l.f.-esercitata-dalla-Curatela-fallimentare-verso-i-precedenti-amministratori-e-sindaci.-Facolt%C3%A0-del-C.T.U.-di-acquisizione-di-documenti-per-l%E2%80%99esame-contabile

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-venezia-28-febbraio-2024-pres-tosi-est-doro

[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 20 settembre 2019, n. 23452 https://www.unijuris.it/node/5214].

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Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: