Corte di Cassazione (4376/2024) – Sono immorali e dunque irripetibili le erogazioni finanziarie prive di una concreta finalità imprenditoriale e riconducibili al solo scopo di procrastinare l'emersione di un dissesto societario.

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Data di riferimento: 
19/02/2024

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 19 febbraio 2024, n. 4376 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Roberto Amatore.

Impresa già in stato di decozione, poi fallita – Concessione di un finanziamento – Erogazione da considerarsi contraria al buon costume – Istanza di restituzione – Insinuazione al passivo - Ammissibilità della solutio retentio da parte della procedura – Rigetto della richiesta.

Ai fini dell'applicazione della "soluti retentio" prevista dall'art. 2035 c.c., le prestazioni contrarie al buon costume non sono soltanto quelle che contrastano con le regole della morale sessuale o della decenza, ma sono anche quelle che non rispondono ai principi e alle esigenze etiche costituenti la morale sociale in un determinato ambiente e in un certo momento storico, dovendosi pertanto ritenere contraria al buon costume, e come tale irripetibile, l'erogazione di somme di denaro in favore di un'impresa già in stato di decozione integrante un vero e proprio finanziamento, che consente all'imprenditore di ritardare la dichiarazione di fallimento, incrementando l'esposizione debitoria dell'impresa trattandosi di condotta preordinata alla violazione delle regole di correttezza che governano le relazioni di mercato e alla costituzione di fattori di disinvolta attitudine "predatoria" nei confronti di soggetti economici in dissesto [nello specifico la Corte ha pertanto confermato che giustamente il Tribunale aveva considerato non insinuabile al passivo il credito a titolo di restituzione dell'erogatore di quelle somme a favore della società già in stato di irreversibile insolvenza, poi infatti fallita, in ragione della contrarietà al buon costume della di lui iniziativa]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/30865/CrisiImpresa?Corte-di-Cassazione%3A-%C3%A8-contraria-al-buon-costume%2C-dunque-irripetibile%2C-l%27erogazione-di-somme-di-denaro-in-favore-di-un%27impresa-gi%C3%A0-in-stato-di-decozione

[cfr. in questa rivista, in tema di illiceità per contrarietà al buon costume del mutuo funzionale alla finalità di occultamento del dissesto di un'impresa: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 05 agosto 2020, n. 16706 https://www.unijuris.it/node/5294].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: