Corte di Cassazione (4593/2024) – Non è possibile considerare condizionato, al fine dell’ammissione al passivo ex art. 96 n. 3 L. fall., il credito fondato su ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. successivamente revocata.
Inserito da Francesco Gabassi il Lun, 15/04/2024 - 11:15
Versione stampabile
Data di riferimento:
21/02/2024
Cass., Sez. 1, 21 febbraio 2024, n. 4593, Pres. Terrusi, Est. Amatore
ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - Credito fondato su ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. - Successiva revoca - Ammissione del credito con riserva quale credito condizionato - Esclusione.
In tema di accertamento del passivo, il credito fondato su ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. successivamente revocata non è suscettibile d’essere ammesso con riserva quale credito condizionato, non rientrando nel perimetro della previsioni di cui all’art. 96, n. 3, L. fall. Massima Ufficiale
Uffici Giudiziari:
Concetti di diritto fallimentare:
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: